Cassazione Penale, Ordinanza n. 36294/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 febbraio 2025. Dal testo emerge che la vicenda fattuale attiene a una condotta di guida con cui l'imputato avrebbe "puntato" con il mezzo una persona che gli aveva intimato di fermarsi, condotta ritenuta consapevole e sorretta da dolo. I motivi di ricorso, riprodotti come manifestamente infondati, censuravano: 1) il riconoscimento del fatto sulla base della testimonianza dell'operante; 2) la sussistenza del dolo, anche eventuale; 3) e 4) la ritenuta sussistenza delle aggravanti della connessione teleologica e di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, c.p., in rapporto al reato satellite e al contestuale delitto di resistenza a pubblico ufficiale; 5) la recidiva; 6) la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano manifestamente infondati e, per di più, riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dalla Corte d'appello. In particolare, ha ritenuto congrua la motivazione sul riconoscimento della condotta, sulla sussistenza del dolo, sulla compatibilità delle aggravanti contestate con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 10, c.p.
L'aggravante è stata ritenuta compatibile, nel caso concreto, con il reato contestato in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello.
La recidiva è stata confermata alla luce dell'aggravata pericolosità desunta dal numero e dalla consistenza dei precedenti penali, non considerati troppo risalenti.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato in relazione alla condotta e ai precedenti penali dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e congruamente disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La prova del dolo può essere desunta da elementi fattuali come la direzione consapevole della condotta verso la persona offesa; ai fini della responsabilità non è decisivo che il dolo sia diretto o eventuale, se comunque la motivazione dà conto della consapevole accettazione della condotta.
- Le aggravanti contestate in relazione a un reato satellite possono coesistere con il contestuale delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la giurisprudenza di legittimità ne affermi la compatibilità e il giudice del merito fornisca motivazione puntuale.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta valorizzando numero, natura e consistenza dei precedenti penali, anche quando non siano particolarmente risalenti; lo stesso dato può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e una più rigorosa determinazione della pena.
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