Cassazione Penale, Ordinanza n. 36296/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando due profili: da un lato, vizi della motivazione sul rigetto del concordato di pena; dall'altro, l'erronea conferma della recidiva contestata, che la difesa riteneva dovesse essere esclusa e che aveva impedito la definizione concordata del trattamento sanzionatorio. Con memoria successiva ha insistito per la fondatezza dei motivi e chiesto la trasmissione del procedimento alla Sesta Sezione per la trattazione ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente sia sul rigetto del concordato, sia sulla sussistenza della recidiva, valorizzando la pluralità e consistenza dei precedenti penali e la conseguente dimestichezza/progressione criminosa dell'imputato. È stata esclusa anche la dedotta lesione del diritto di difesa, perché la parte aveva concluso nel merito su invito della Corte territoriale e avrebbe potuto formulare un diverso concordato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva contestata è stata ritenuta sussistente in ragione della consistenza e pluralità dei precedenti penali, valutati come indice di dimestichezza, propensione e progressione criminosa.
Il riferimento al "concordato" e al rigetto dell'accordo di pena richiama il tema della definizione concordata del trattamento sanzionatorio, non accolta per l'impossibilità di escludere la recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rigetto del concordato di pena è legittimo quando la Corte di merito dia conto in modo non illogico dell'impossibilità di accogliere l'accordo in presenza di una recidiva ritenuta sussistente e non esclusa.
- La recidiva può essere motivatamente desunta dalla consistenza e pluralità dei precedenti penali, quando tali dati siano valorizzati come indice di maggiore propensione al reato e di progressione criminosa.
- Non sussiste violazione del diritto di difesa se la parte è stata posta in condizione di concludere nel merito e avrebbe potuto formulare un diverso accordo processuale, ma non lo ha fatto.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure manifestamente infondate sulla motivazione del rigetto del concordato e sulla recidiva, la declaratoria è di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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