Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10888/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina da un’azione di pagamento relativa al saldo di un conto corrente bancario con apertura di credito intestato a una società di persone, per la quale tre soggetti avevano prestato fideiussione. La Corte d’appello aveva confermato la condanna in solido della società debitrice e dei fideiussori. I garanti hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust e, in subordine, nullità parziale delle garanzie e liberazione ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione contro il debitore; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente in tema di art. 1956 c.c.; (3) violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la banca avesse agito in mala fede continuando a concedere credito alla debitrice in peggioramento e senza avvisare i garanti; (4) illegittimità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo e quarto motivo inammissibili, mentre il terzo motivo è stato ritenuto infondato. In particolare, la doglianza sulla nullità antitrust è stata giudicata tardiva e comunque non supportata da allegazioni/prova sufficienti dei fatti costitutivi della pretesa nullità; la domanda di liberazione ex art. 1957 c.c. non è stata validamente coltivata nei gradi di merito ed è stata proposta in cassazione senza adeguato specifico supporto; la censura sulla motivazione apparente è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva esposto una ratio decidendi chiara e non apparente; quanto all’art. 1956 c.c., è stato ribadito che incombe sul fideiussore l’onere di provare sia il peggioramento delle condizioni economiche del debitore successivo alla fideiussione, sia la consapevolezza del creditore di tale peggioramento, non essendo sufficiente allegare un mero saldo negativo o la mancata comunicazione di nuovi affidamenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’asserita omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a questione proposta tardivamente e non correttamente devoluta

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato per error in procedendo e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati reputati inammissibili o infondati

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo sulle spese è stato ritenuto un non motivo, perché privo della necessaria enunciazione delle ragioni di censura

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità di censure che non indicavano puntualmente la precedente deduzione in giudizio e i relativi supporti processuali

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in via subordinata per la nullità parziale delle fideiussioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1956 c.c.

    la liberazione del fideiussore presuppone che, dopo la fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia concesso credito al terzo pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche; l’onere della prova grava sul garante

  • art. 1957 c.c.

    richiamato per la pretesa decadenza del creditore per mancata tempestiva azione contro il debitore principale, ma la questione è stata dichiarata inammissibile

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati per sostenere la violazione di buona fede e correttezza nella prosecuzione del credito; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non superava il difetto di prova richiesto dall’art. 1956 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ribadire che l’onere probatorio degli elementi della liberazione ex art. 1956 c.c. incombe sul fideiussore

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato contro la condanna alle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato contro la condanna alle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma di inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990

    richiamato nel dedurre la nullità antitrust delle fideiussioni conformi allo schema ABI

Massime di principio

  • La nullità di un contratto di fideiussione per contrasto con una intesa anticoncorrenziale può essere fatta valere solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati e devoluti nel giudizio di merito; in cassazione non sono ammesse questioni nuove o che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti.
  • Il rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione presuppone che la questione sia già supportata da allegazioni istruttorie e fattuali introdotte tempestivamente nel processo.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova, a carico del garante, sia del peggioramento delle condizioni economiche del debitore successivo alla prestazione della garanzia, sia della consapevolezza del creditore di tale peggioramento; non basta dimostrare genericamente una situazione di difficoltà o un saldo negativo del conto.
  • La mancata comunicazione al fideiussore di nuovi affidamenti o di ulteriori concessioni di credito non è, di per sé, sufficiente a integrare la liberazione ex art. 1956 c.c. se non è provato il mutamento peggiorativo delle condizioni economiche del debitore e la relativa conoscenza da parte del creditore.
  • Una censura per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una ratio decidendi chiara, specifica e logicamente comprensibile, ancorché sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la critica meramente assertiva o priva di specifica indicazione delle ragioni di errore integra un motivo inammissibile o un non motivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.