Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione promossa da una società per ottenere l'accertamento della propria proprietà esclusiva di alcune aree prospicienti un bosco ceduo, identificate in specifici mappali catastali, e il rilascio delle stesse da parte di alcuni condomini. I convenuti si sono difesi sostenendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, l'assenza di prova della proprietà esclusiva in capo alla società ex art. 948 c.c. e art. 2697 c.c., nonché, in via subordinata, l'avvenuto acquisto per usucapione da parte loro e degli altri condomini del complesso residenziale. Successivamente sono intervenuti in causa altri condomini con intervento adesivo autonomo, chiedendo anch'essi di respingere la rivendica e di accertare che l'area fosse bene comune condominiale ex art. 1117 c.c. Il Tribunale ha accolto la domanda della società; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo infondate le eccezioni sulla legittimazione passiva, corretta la prova della proprietà della società in forza della provenienza da un dante causa comune e del decreto di trasferimento, e insussistente il possesso utile ad usucapire. Quanto agli intervenienti, la Corte territoriale ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le loro domande. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, l'erroneo rigetto dell'usucapione e il vizio motivazionale; soprattutto hanno censurato la dichiarata tardività dell'intervento autonomo dei condomini, sostenendo che l'art. 268 c.p.c. consente al terzo di proporre domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni e che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la domanda di accertamento della condominialità dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo all'usucapione e al vizio motivazionale, ritenendo insussistente l'anomalia motivazionale e non sindacabile in sede di legittimità la diversa valutazione delle prove operata dal giudice di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il terzo interveniente volontario può proporre domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni, mentre le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. riguardano soltanto l'attività istruttoria. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame della posizione degli intervenienti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato quale norma posta a fondamento dell'azione di rivendicazione e del relativo onere probatorio sulla proprietà
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di rivendicazione
invocato dai condomini per sostenere la natura comune dell'area contestata
richiamato per l'intervento volontario del terzo, incluso quello adesivo autonomo e litisconsortile
interpretato nel senso che le preclusioni previste riguardano solo l'attività istruttoria e non le domande nuove del terzo interveniente fino alla precisazione delle conclusioni
richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di domande nuove in appello, ma la Corte ha ritenuto decisivo il tema dell'ammissibilità delle domande del terzo interveniente in primo grado
richiamato per la denunciata omessa pronuncia sulla domanda degli intervenienti relativa alla condominialità dell'area
richiamato nel primo motivo per contestare la legittimazione a stare in giudizio dei condomini
richiamato nel primo motivo per contestare l'interesse ad agire della società attrice
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda il perimetro ristretto del controllo di legittimità dopo la riforma del 2012
richiamato dai ricorrenti quale parametro della situazione possessoria utile all'usucapione
richiamato dai ricorrenti per i requisiti dell'usucapione ventennale
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull'usucapione
richiamato per la disciplina della doppia conforme e la conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
richiamato con riguardo alle preclusioni nella definizione del thema decidendum delle parti originarie, non estensibili alle domande del terzo nei termini affermati dalla Corte
richiamato con riferimento alle preclusioni istruttorie
richiamato nella ricostruzione delle preclusioni delle parti originarie e del regime dell'intervento del terzo
richiamato nella ricostruzione delle preclusioni difensive delle parti originarie
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
richiamato per l'applicazione temporale della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
richiamata in relazione alla riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, la parte attrice deve provare il proprio diritto di proprietà; tuttavia, quando il bene provenga da un dante causa comune tra le parti, l'onere probatorio si attenua e l'attore può limitarsi a dimostrare l'originaria appartenenza del bene a quel comune dante causa, salvo prova contraria di un acquisto per usucapione o di altra causa estintiva del diritto.
- La valutazione della sussistenza del possesso utile ad usucapire, compresi corpus possessionis e animus possidendi, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita una rivalutazione del merito né una censura per mera insufficienza della motivazione.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L'intervento volontario del terzo nel processo può introdurre domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni; le preclusioni richiamate dall'art. 268 c.p.c. riguardano le sole attività istruttorie e non impediscono la formulazione di autonome domande o l'ampliamento del thema decidendum da parte dell'interveniente.
- Un'erronea qualificazione dell'intervento del terzo come tardivo non può giustificare l'omissione dell'esame delle domande sostanziali da questi proposte, quando esse siano comunque ammissibili secondo il regime dell'intervento volontario.
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