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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29793/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel fallimento di una società, un concordato fallimentare proposto da una società terza fu omologato; dopo l’adempimento, il giudice delegato dispose il trasferimento degli immobili alla proponente e la cancellazione dei gravami iscritti o trascritti a favore dei creditori concorsuali. Una società che, prima del fallimento, aveva trascritto un pignoramento immobiliare per il recupero del proprio credito poi ammesso al passivo propose reclamo contro l’ordine di cancellazione. Il tribunale respinse il reclamo sia nel merito sia per difetto di interesse ad agire. In cassazione la ricorrente articolò cinque motivi: violazione dell’art. 586 c.p.c. per asserita emissione dell’ordine di cancellazione senza contraddittorio; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa domanda di cancellazione nella proposta di concordato; violazione dell’art. 1277 c.c. e degli artt. 129 e 135 l.fall. sulle modalità di pagamento e sugli effetti del concordato; violazione dell’art. 136 l.fall. per asserita carenza di poteri del giudice delegato nel concordato fallimentare; violazione dell’art. 108 l.fall. per asserita impossibilità di "purgare" il compendio immobiliare senza vendita all’asta. La censura tuttavia non investiva la ratio autonoma del decreto impugnato, fondata sul difetto di interesse ad agire della reclamante, che il tribunale aveva escluso richiamando l’improcedibilità del pignoramento per effetto del fallimento e l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato si fondava su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, consistente nel difetto di interesse ad agire della reclamante, non censurata da alcun motivo di ricorso. La ricorrente si era limitata a richiamare, in una premessa, un precedente in tema di cancellazione di ipoteca, senza formulare una critica specifica alla motivazione del tribunale sulla carenza di interesse e sulla non pertinenza del precedente rispetto alla cancellazione del pignoramento. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata attinenza alla ratio decisoria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omissione di pronuncia/domanda, ma non idoneo a scalfire l’autonoma ragione di rigetto basata sul difetto di interesse

  • art. 1277 c.c.

    richiamato in relazione alle modalità di pagamento previste dal concordato, senza incidenza sulla declaratoria di inammissibilità

  • art. 129 legge fall.

    menzionato nella doglianza sulle modalità e sui termini di impugnazione del concordato fallimentare

  • art. 135 legge fall.

    richiamato dal tribunale per affermare l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresa la reclamante

  • art. 136 legge fall.

    invocato per sostenere la carenza di poteri del giudice delegato nel disporre la cancellazione dei gravami

  • art. 108 legge fall.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità di cancellare le pregiudiziali senza vendita all’asta

  • art. 51 legge fall.

    richiamato dal tribunale per evidenziare l’improcedibilità del pignoramento individuale dopo la dichiarazione di fallimento

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura una ratio decidendi autonoma e sufficiente posta a fondamento della decisione impugnata, perché la mancata critica di tale ratio rende irrilevanti le ulteriori doglianze.
  • La mera esposizione di precedenti giurisprudenziali in una premessa non integra un motivo di ricorso se non contiene una critica specifica e riconoscibile alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Chi contesta un provvedimento deve confrontarsi con tutte le ragioni decisive poste dal giudice a fondamento della decisione; in difetto di contestazione del profilo decisivo, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La cancellazione del pignoramento e la cancellazione dell’ipoteca non sono automaticamente sovrapponibili, sicché un precedente relativo all’ipoteca non può essere invocato senza dimostrare la sua effettiva estensibilità al pignoramento.
  • Nei rapporti concorsuali, il fallimento rende improcedibile l’esecuzione individuale e il concordato fallimentare omologato produce effetti vincolanti per i creditori anteriori, circostanza che può escludere l’interesse a coltivare pretese sulla permanenza della trascrizione del pignoramento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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