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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26162/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha confermato la condanna di un imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa per quattro episodi di cessione di stupefacente, commessi in Fano tra l'estate e il novembre 2020, uno dei quali aggravato. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse male valutato le prove; 2) erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale, fondata su accertamenti investigativi, dichiarazioni di assuntori e intercettazioni.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990

    Aggravante ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni dell'assuntore che descrivevano cessioni effettuate presso il Sert e la ricerca di consumatori da parte dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluralità delle cessioni a soggetti diversi, protratte per più mesi, indice di abitualità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica, completa e coerente.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è manifestamente infondato se non evidenzia un vizio effettivo della motivazione o una violazione di legge.
  • L'aggravante in materia di stupefacenti può essere ritenuta quando la motivazione di merito valorizzi elementi specifici e convergenti, come dichiarazioni di consumatori e dati investigativi compatibili con l'attività di spaccio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti pluralità di episodi, pluralità di destinatari e protrazione nel tempo, elementi incompatibili con la sporadicità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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