Cassazione Penale, Ordinanza n. 26162/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di un imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa per quattro episodi di cessione di stupefacente, commessi in Fano tra l'estate e il novembre 2020, uno dei quali aggravato. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse male valutato le prove; 2) erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale, fondata su accertamenti investigativi, dichiarazioni di assuntori e intercettazioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Fattispecie di cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità posta a base della condanna confermata in appello.
art. 80, lett. g), d.P.R. 309/1990
Aggravante ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni dell'assuntore che descrivevano cessioni effettuate presso il Sert e la ricerca di consumatori da parte dell'imputato.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluralità delle cessioni a soggetti diversi, protratte per più mesi, indice di abitualità della condotta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica, completa e coerente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è manifestamente infondato se non evidenzia un vizio effettivo della motivazione o una violazione di legge.
- L'aggravante in materia di stupefacenti può essere ritenuta quando la motivazione di merito valorizzi elementi specifici e convergenti, come dichiarazioni di consumatori e dati investigativi compatibili con l'attività di spaccio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti pluralità di episodi, pluralità di destinatari e protrazione nel tempo, elementi incompatibili con la sporadicità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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