Cassazione Civile, Ordinanza n. 26846/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del Tribunale di Benevento che, riformando la decisione del Giudice di pace, aveva rigettato la sua opposizione contro una cartella di pagamento relativa a un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada. Il ricorso era articolato in due motivi. Con il primo si deduceva violazione dell'art. 342 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo sostanzialmente l'erroneità dell'appello proposto dal Comune. Con il secondo si denunciava violazione delle norme sulla notificazione (artt. 138, 139, 145 e 149 c.p.c. e art. 7, comma 5, l. n. 890/1982), lamentando che il verbale fosse stato depositato oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 e che la notificazione fosse nulla perché eseguita presso una persona indicata come dipendente della società, senza raccomandata informativa al legale rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nelle opposizioni a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada disciplinate dal d.lgs. n. 150/2011, anche l'appello deve essere proposto con ricorso e non con citazione, sicché non era configurabile la denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che il termine di dieci giorni per il deposito del verbale è ordinatorio e non perentorio, e che la notificazione alla società era valida poiché effettuata nel rispetto dell'art. 145 c.p.c.; la raccomandata informativa è richiesta quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario, ma nelle notificazioni alle persone giuridiche il destinatario si individua anche nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, nelle persone addette alla sede. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura era infondata perché, nelle opposizioni regolate dal d.lgs. n. 150/2011, l'appello segue la forma del ricorso, non quella della citazione.
L'opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso; anche l'atto di appello deve rivestire la medesima forma.
art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011
Il termine di dieci giorni per il deposito del verbale è ordinatorio, non perentorio.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione; non è stata ritenuta violata alla luce della disciplina speciale applicata.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione; non è stata ritenuta violata alla luce della disciplina speciale applicata.
Per la notificazione alle persone giuridiche il destinatario comprende il legale rappresentante, ma anche gli altri soggetti indicati dalla disposizione, incluse le persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione; non è stata ritenuta violata.
art. 7, comma 5, l. n. 890/1982
Norma invocata dalla ricorrente; la Corte ha escluso la nullità della notificazione nel caso concreto.
art. 7, comma 6, l. n. 890/1982
La raccomandata informativa è prescritta quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario; nel caso deciso la notifica alle persone giuridiche era valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrevano i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada disciplinate dal d.lgs. n. 150/2011, l'appello deve essere proposto con ricorso; non è configurabile una violazione dell'art. 342 c.p.c. fondata sulla forma della citazione.
- Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del verbale ai sensi dell'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non determina, di per sé, l'inammissibilità o l'inutilizzabilità del deposito.
- Nella notificazione alle persone giuridiche, il destinatario non coincide esclusivamente con il legale rappresentante, ma include anche le persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede; la notifica eseguita in tali forme non è nulla per il solo fatto di non essere stata consegnata direttamente al legale rappresentante.
- La raccomandata informativa prevista dalla disciplina postale delle notificazioni è richiesta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma non determina invalidità quando la notificazione alla persona giuridica sia effettuata secondo l'art. 145 c.p.c. presso i soggetti legittimati dal medesimo articolo.
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