Cassazione Civile, Ordinanza n. 05336/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
Nel 2015 alcuni soggetti, tra cui la persona fisica ricorrente e due società, citarono davanti al Tribunale di Roma un promotore finanziario e la società di intermediazione mobiliare per ottenere il risarcimento dei danni all'immagine, al decoro, all'onore e dei danni patrimoniali che assumevano derivati dalla revoca, da parte del Ministero delle attività produttive, dei benefici previsti dalla legge n. 488 del 1992. Secondo gli attori, la revoca era dipesa dalle dichiarazioni scritte rese dall'istituto/intermediario. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d'appello di Roma confermò il rigetto. In cassazione i soli soccombenti di primo e secondo grado proposero tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato irrituale il disconoscimento della lettera di referenze bancarie dell'11/10/2021, con conseguente utilizzabilità del documento e necessità di querela di falso; 2) ancora omesso esame di un fatto decisivo, censurando la ritenuta mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1218, 1337 e 2043 c.c., contestando la ricostruzione fattuale della Corte d'appello circa le ragioni della revoca del finanziamento ministeriale e sostenendo che non fosse vero che la revoca dipendesse sia dall'insufficienza patrimoniale del soggetto interessato sia dall'inadempimento degli obblighi di investimento delle società beneficiarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché formulati in violazione della regola della doppia conforme di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e senza indicare in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che esso mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia totale pretermissione di una domanda o eccezione decisiva, non quando la decisione contenga comunque un rigetto implicito o una statuizione incompatibile con la pretesa. Condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata nei casi previsti.
in presenza di litisconsorti facoltativi, l'impugnazione non notificata ad altri litisconsorti rimasti estranei resta preclusa per costoro, senza necessità di ordine di integrazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo deve essere dedotto in modo specifico e non può risolversi in una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul punto di fatto è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
richiamato solo come norma asseritamente violata; la Corte osserva che la censura era generica e comunque volta a rivalutare il merito.
richiamato solo come norma asseritamente violata; la censura non è stata ritenuta argomentata in modo sufficiente.
richiamato solo come norma asseritamente violata; la Corte ha ritenuto la doglianza in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
richiamata come base dei benefici pubblici la cui revoca aveva originato la controversia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto con specificità, indicando il fatto storico trascurato e la sua decisività; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- Quando la sentenza di appello sia conforme a quella di primo grado sui medesimi punti di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice abbia completamente omesso di decidere su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste se la decisione, anche implicitamente, comporti il rigetto della pretesa.
- La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo i limiti stretti del controllo sulla motivazione.
- Le doglianze formalmente formulate come violazione di norme sostanziali non sono ammissibili se in realtà mirano esclusivamente a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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