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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36571/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007, recuperando IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi, sulla base del redditometro. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR del Piemonte aveva riformato la decisione e confermato la pretesa fiscale. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul redditometro e sulla motivazione dell'atto, sostenendo che mancasse il previo contraddittorio endoprocedimentale e che l'avviso fosse carente di motivazione; 2) violazione delle stesse norme e omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe ignorato documentazione bancaria idonea a provare la provvista disponibile per sostenere le spese indice; 3) errata affermazione della CTR secondo cui, per vincere la presunzione redditometrica, non bastasse dimostrare disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o derivanti da dismissioni patrimoniali, ma occorresse anche provare il nesso tra tali somme e le spese sostenute; 4) ulteriore omesso esame della documentazione bancaria relativa a mutuo, rimesse di parenti e causali dei versamenti; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle norme sul redditometro, per non avere la CTR considerato documenti che proverebbero disponibilità finanziarie e circostanze non contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondate le censure sul mancato contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'avviso, perché si trattava di tributi non armonizzati e l'obbligo generalizzato di contraddittorio non risultava applicabile ratione temporis; ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza sul c.d. obbligo di motivazione rafforzata degli accertamenti fondati sugli studi di settore. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo decisivo l'omesso esame della documentazione bancaria prodotta dal contribuente e affermando che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria non si esaurisce nella mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma richiede anche la dimostrazione della loro entità e della durata del possesso, idonee a collegarli alla spesa contestata; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    sesto comma; quarto comma

    consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi certi e attribuisce al contribuente la prova contraria mediante documentazione che dimostri l'esistenza, l'entità e la durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; la Corte esclude che sia necessaria, in via generale, la prova di uno specifico nesso materiale tra redditi e singole spese, valorizzando invece entità e durata del possesso delle disponibilità.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente quale parametro sulla motivazione dell'atto, ma ritenuto non idoneo a fondare l'illegittimità dell'avviso per la fattispecie concreta come esaminata.

  • art. 4 d.m. 10 settembre 1992

    norma attuativa del redditometro richiamata nelle doglianze, ma la Corte ritiene infondate le censure che ne deducono la violazione sotto il profilo del contraddittorio e della motivazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono i parametri dei motivi di ricorso per cassazione, invocati per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per sostenere che la CTR avrebbe dovuto tenere conto della documentazione prodotta e delle circostanze non contestate.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    la Corte lo richiama per osservare che solo con tali modifiche, e con decorrenza dall'anno d'imposta 2009, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale è stato sanzionato a pena di nullità dell'atto impositivo.

  • Cass., Sez. U., n. 24823 del 9 dicembre 2015

    afferma che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale vale per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste solo se previsto espressamente.

  • Cass., Sez. U., n. 26635 del 18 dicembre 2009

    richiamata per escluderne l'applicazione al redditometro, poiché riguarda l'accertamento fondato sugli studi di settore e l'obbligo di motivazione rafforzata.

  • Cass., Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014

    precisa che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.

  • Cass., Sez. 5, n. 25104 del 26 novembre 2014

    richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui la prova contraria del contribuente può riguardare disponibilità, entità e durata di redditi esenti o tassati alla fonte.

  • Cass., Sez. 5, ord. n. 16637 del 4 agosto 2020

    richiamata per confermare che la prova contraria nell'accertamento sintetico comprende anche la dimostrazione dell'entità e della durata del possesso delle somme.

  • Cass., Sez. 5, ord. n. 8888 del 31 marzo 2021

    richiamata in continuità con l'orientamento secondo cui la prova documentale deve investire entità e durata delle disponibilità, non solo la loro esistenza.

  • Cass., Sez. 6-5, ord. n. 2010 del 29 gennaio 2014

    citata come orientamento più restrittivo ormai superato, che richiedeva anche la prova del nesso specifico tra redditi e spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico fondato sul redditometro, il contribuente può contrastare la presunzione legale relativa provando documentalmente non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere plausibile che le spese contestate siano state sostenute con quelle disponibilità.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; la sua omissione non determina di regola nullità dell'atto per periodi d'imposta anteriori alle modifiche normative richiamate dalla Corte.
  • La motivazione di un avviso di accertamento non è viziata per il solo fatto che il contribuente contesti il merito della pretesa; occorre una reale carenza nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base dell'atto.
  • In sede di legittimità, l'omesso esame di documenti istruttori è rilevante solo se comporta l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente allegato; se il fatto è stato considerato, la mera mancata confutazione di tutte le prove non integra il vizio denunciabile.
  • Nell'accertamento sintetico, l'orientamento più recente supera la necessità di dimostrare uno specifico nesso materiale tra ciascuna disponibilità finanziaria e la singola spesa, valorizzando invece la prova dell'effettiva disponibilità delle somme nel periodo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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