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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32732/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un immobile adibito ad abitazione, originariamente edificato negli anni Sessanta e poi oggetto di ristrutturazioni/ampliamenti nel 1986 e nel 1995, agiva per il risarcimento dei danni derivanti da gravi lesioni e difetti dell’edificio che l’avevano costretta ad abbandonarlo nel 2010. Imputava le patologie costruttive ai professionisti che avevano curato progettazione, direzione lavori e collaudo statico, chiedendo l’applicazione della responsabilità speciale ex art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. I convenuti eccepivano prescrizione/decadenza e negavano ogni responsabilità, sostenendo anche la limitazione dei rispettivi incarichi professionali. In primo grado la domanda ex art. 1669 c.c. veniva ritenuta tardiva per decorso del termine decennale dal compimento dell’opera; la domanda ex art. 2043 c.c. veniva rigettata per difetto di prova del nesso causale e dell’illecito. In appello la soccombente contestava, tra l’altro, il dies a quo della scoperta dei difetti, la portata delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, la possibilità di valorizzare il giudizio probabilistico del consulente e il diniego di ulteriore c.t.u. In Cassazione proponeva quattro motivi: violazione dell’art. 348-ter c.p.c. e dei criteri di valutazione della prova tecnica; violazione dell’art. 2043 c.c. sul nesso causale; violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. sul momento di scoperta dei vizi; omesso esame di punti decisivi. La Corte ha respinto il quarto motivo, ha accolto il terzo per erronea applicazione dei criteri di causalità civile e di valutazione della probabilità logica, ha dichiarato assorbiti primo e secondo motivo, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la censura relativa all’operatività dell’art. 1669 c.c., affermando che il termine decennale è un presupposto sostanziale della fattispecie e che, se i gravi difetti emergono oltre tale arco temporale, la tutela speciale non è applicabile; ha invece accolto la censura sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., rilevando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i criteri della probabilità prevalente e del "più probabile che non" nel valutare il nesso causale tra le condotte professionali e il danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame del nesso eziologico e delle responsabilità aquiliane. I primi due motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per rovina e difetti di cose immobili presuppone la manifestazione dei gravi difetti entro dieci anni dal compimento dell’opera; decorso tale termine la tutela speciale non opera e non può essere aggirata ricorrendo all’art. 2043 c.c. per superarne i limiti temporali.

  • art. 2043 c.c.

    L’azione aquiliana può essere proposta quando non ricorrano i presupposti dell’art. 1669 c.c., ma il danneggiato deve provare tutti gli elementi dell’illecito, compresa la colpa e il nesso causale, senza beneficiare delle presunzioni proprie della disciplina speciale.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso sul tema della denuncia e della scoperta dei vizi, ma la Corte non lo assume a base della decisione finale sul punto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Invocato per contestare la doppia conforme e l’asserita mancata considerazione della consulenza tecnica; il motivo è stato poi assorbito dall’accoglimento della censura sul nesso causale.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, utilizzato dalla ricorrente per articolare le proprie censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale di decisione.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati in via analogica quale criterio di accertamento della causalità materiale anche nel giudizio civile, con applicazione del giudizio controfattuale e della causalità adeguata.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 1669 c.c. è configurabile solo se i gravi difetti dell’opera si manifestano entro dieci anni dal compimento dei lavori; tale limite temporale è un elemento costitutivo della fattispecie e non un termine suscettibile di elusione tramite l’azione generale ex art. 2043 c.c.
  • Quando l’azione ex art. 1669 c.c. non sia esperibile per difetto del presupposto temporale, l’azione ex art. 2043 c.c. resta astrattamente proponibile, ma il danneggiato sopporta l’onere pieno di provare fatto illecito, colpa e nesso causale.
  • Nel giudizio civile il nesso causale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", inteso come probabilità logica e non come mera probabilità statistica: il giudice deve selezionare tra le ipotesi causali quella maggiormente corroborata dagli elementi disponibili e non escludere la causalità solo perché esistono cause alternative possibili.
  • L’espressione di un consulente tecnico in termini di mera possibilità o probabilità di concorso causale non è di per sé insufficiente, ma impone al giudice un’analisi corretta delle concause e della loro incidenza secondo i criteri della causalità civile; non è corretto rigettare la domanda senza confrontarsi con tale standard probatorio.
  • La tutela speciale dell’art. 1669 c.c. non può essere utilizzata per aggirare il regime di decadenza/prescrizione o il limite decennale proprio della fattispecie, ma la domanda aquiliana va riesaminata autonomamente secondo i suoi presupposti.
  • Quando il giudice esclude la responsabilità per difetto di nesso causale, la consulenza tecnica d’ufficio può essere decisiva solo se valorizzata secondo i corretti criteri giuridici di imputazione causale e non mediante un approccio meramente assertivo o quantitativo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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