Cassazione Penale, Sentenza n. 17913/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP disponendo la revoca della custodia cautelare in carcere; i capi di imputazione riguardavano reati associativi (art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.) e reati in materia di stupefacenti (art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore ha dedotto vizi motivazionali e contraddittorietà nella valutazione della gravità indiziaria e nell'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che gli elementi (parentela con esponenti di rilievo del clan, partecipazione a riunioni, consegna di missiva, accompagnamento del marito per acquisti di droga) dimostrerebbero un ruolo di messa a disposizione stabile del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ha escluso la gravità indiziaria in relazione ai delitti associativi (art. 416-bis e correlati) ritenendo le condotte dell'imputata sporadiche, occasionali e insufficienti a dimostrare un inserimento organico e stabile nella struttura criminale. Per il capo relativo al reato di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) il Tribunale aveva invece riconosciuto la gravità indiziaria ma annullato la custodia per assenza delle esigenze cautelari (non concreto pericolo di reiterazione, decorso del tempo, occasionalità della condotta, finalità di tutela del marito, stato di incensuratezza e assenza di carichi pendenti). Il motivo relativo all'aggravante ex art. 416-bis.1 è stato considerato privo di interesse pratico per l'impugnante, posto che la decisione del Tribunale aveva comunque escluso le esigenze cautelari.
Norme richiamate
La Corte richiama che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede un inserimento stabile e organico nella struttura dell'associazione, con assunzione di compiti funzionali e 'messa a disposizione' per il perseguimento dei fini criminosi; la sola conoscenza o presenza non è sufficiente a livello di gravità indiziaria.
L'aggravante connessa all'uso della struttura associativa nella commissione di altri reati richiede accertamenti specifici; la Corte ha ritenuto che, anche se prospettata, la prova non era tale da determinare automaticamente la sussistenza della aggravante nei confronti dell'indagata.
Il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria per il reato di stupefacenti, ma la Corte sottolinea che la sussistenza della gravità indiziaria non comporta automaticamente la custodia cautelare se mancano le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.).
Richiamata nella contestazione (attività in materia di stupefacenti); il Tribunale ha ritenuto che talune condotte connesse (consegna missiva, accompagnamento) fossero isolate e quindi insufficienti per provare un apporto stabile al sodalizio.
Norma richiamata in relazione all'istanza di riesame ex articolo 309 (procedure cautelari); la Corte ha rispettato i limiti del sindacato sulla valutazione del riesame.
Norma citata in relazione ai motivi di cassazione di natura motivazionale: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione può censurare la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma non una diversa valutazione dei fatti salvo travisamenti documentati.
Massime di principio
- Per sostenere la misura cautelare per reati associativi (art. 416-bis) è necessario dimostrare, anche a livello di gravità indiziaria, l'inserimento stabile e organico nell'organizzazione e la 'messa a disposizione' per il raggiungimento degli scopi criminosi; legami familiari o conoscenza delle attività non sono in sé sufficienti.
- Condotte sporadiche, occasionali o dettate da finalità personali (es. tutelare il coniuge) possono non integrare la partecipazione associativa e quindi non giustificare la custodia cautelare.
- Anche quando la gravità indiziaria per un reato (es. stupefacenti) sia riconosciuta, la custodia cautelare richiede la prova delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento delle prove); il decorso del tempo, la non pericolosità sociale e l'assenza di precedenti possono giustificare l'esclusione della misura.
- La Corte di cassazione, nel sindacare provvedimenti del riesame, è limitata al controllo della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione degli elementi di fatto, salvo che emergano vizi evidenti di motivazione, contraddittorietà o travisamento documentato degli atti.
- Nel proporre ricorso per cassazione contro decisioni di riesame il pubblico ministero deve articolare censure che evidenzino vizi specifici della motivazione o violazioni di legge; critiche che si riducano a una diversa lettura del materiale probatorio rischiano l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17890/2022 del 05/05/2022
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17891/2022 del 05/05/2022
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17892/2022 del 05/05/2022
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17893/2022 del 05/05/2022
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17894/2022 del 05/05/2022
- Sentenza penale · 5 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17896/2022 del 05/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →