Cassazione Penale, Ordinanza n. 13861/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando il fatto nell'ipotesi di lieve entità della detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando la pena. Con un unico motivo ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena eccessiva e censurando la misura della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena non fosse deducibile in sede di legittimità, perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua e rispettosa dei criteri normativi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui una specifica motivazione sui criteri di commisurazione è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando invece la sanzione è irrogata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito, anche se implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie era stata riqualificata in sede di appello nell'ipotesi di lieve entità prevista dalla norma sugli stupefacenti.
I criteri di commisurazione della pena sono richiamati come parametro riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.
È richiamato implicitamente come limite del sindacato di legittimità, poiché la censura sulla dosimetria della pena è ritenuta non deducibile in cassazione nelle circostanze del caso.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia dato conto, in modo sufficiente, dei criteri seguiti e la sanzione sia stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale.
- Una motivazione specifica e analitica sulla dosimetria della pena è necessaria soprattutto quando il giudice si discosti sensibilmente dai valori medi edittali, mentre non è richiesta con la stessa intensità per pene collocate entro il range medio-basso.
- La scelta del giudice di merito sulla misura della pena, se coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. e non palesemente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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