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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33797/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione con modus: una donante aveva trasferito a un'associazione un immobile, imponendo che fosse ristrutturato e destinato a casa-famiglia per persone bisognose e anziane. Dopo un precedente giudizio e una transazione intervenuta nel 2008, il successore testamentario della donante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato tempestivo e integrale adempimento dell'onere. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che l'inadempimento del modus avesse causato alla donante delusione, frustrazione e patema d'animo, cioè un danno morale soggettivo, e ha liquidato equitativamente € 80.000,00. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato violazione degli artt. 2059, 2056, 1223, 1226, 1227 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il danno non patrimoniale non fosse configurabile o comunque non provato, e contestando la liquidazione operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi secondo cui il danno non patrimoniale può essere risarcito anche se deriva da inadempimento contrattuale, quando sia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Nel caso concreto, l'inadempimento dell'onere modale ex art. 793 c.c. aveva inciso su un interesse della donante collegato a finalità filantropiche e solidaristiche, con conseguente risarcibilità del pregiudizio morale. La censura dei ricorrenti mirava in sostanza a rivalutare gli accertamenti di fatto e la liquidazione equitativa del danno, profili non sindacabili in cassazione sotto il parametro della violazione di legge. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile anche se deriva da un inadempimento contrattuale, quando ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza, tra cui la lesione grave di un diritto inviolabile della persona.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma sulla liquidazione del danno extracontrattuale, ma le censure sul punto sono state ritenute dirette a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento; la Corte ha ritenuto coerente la liquidazione ancorata alle conseguenze pregiudizievoli della lesione.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta correttamente svolta dal giudice di merito, con indicazione dei criteri seguiti.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo, poiché la doglianza si risolveva in una contestazione fattuale sulla quantificazione del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla prova del danno, ma la Corte ha osservato che la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in tema di valutazione delle prove; la censura è stata ricondotta a un non consentito riesame del fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ha affermato che il danno poteva essere allegato e provato anche per presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di elementi presuntivi per ricostruire il pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'allegazione e la prova del danno erano state adeguatamente svolte nel giudizio di merito.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso non ha superato il vaglio di conformità alla giurisprudenza consolidata, risultando inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze erano formalmente qualificate come violazione di legge, ma in realtà miravano a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure avrebbero potuto essere veicolate, al più, nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotto utilmente nel caso concreto.

  • art. 793 c.c.

    L'onere apposto alla donazione integra un modo; la sua mancata esecuzione obbliga il donatario al risarcimento del danno e, nel caso concreto, giustifica anche la lesione di un interesse non patrimoniale della donante.

  • art. 2 Cost.

    La finalità filantropica e solidaristica perseguita con il modo è stata collegata a valori costituzionali di solidarietà sociale.

  • art. 38 Cost.

    La funzione di assistenza e beneficenza della donazione è stata ricondotta alla tutela costituzionale dei doveri di solidarietà sociale e assistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale può essere risarcito anche quando derivi dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, purché l'inadempimento incida in modo grave su un diritto della persona tutelato dalla Costituzione o nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'inadempimento di un onere modale apposto a una donazione può integrare fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il modo è uno strumento attraverso cui il donante vincola parte del vantaggio patrimoniale a una finalità determinata e cogente.
  • Quando il modus è diretto a finalità filantropiche, assistenziali o solidaristiche, la sua inesecuzione può ledere un interesse della donante di natura personale e non meramente patrimoniale, con conseguente possibilità di liquidazione del danno morale soggettivo.
  • La prova del pregiudizio non patrimoniale può essere desunta anche da presunzioni e da elementi indiziari, se il giudice di merito esplicita in modo congruo i criteri seguiti.
  • La liquidazione equitativa del danno, quando motivata con l'indicazione dei parametri adottati, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • Le censure che mirano a contestare l'accertamento del fatto, la valutazione delle prove o la quantificazione equitativa del danno non sono deducibili utilmente come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
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Come è indicizzato

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