Cassazione Civile, Ordinanza n. 08513/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore ammesso al passivo del fallimento della datrice di lavoro per crediti retributivi e di trattamento di fine rapporto. Dopo un licenziamento dichiarato illegittimo e una sentenza di reintegrazione non eseguita, la società datrice fu dichiarata fallita. Il lavoratore chiese all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità. L'INPS erogò solo parzialmente il t.f.r., assumendo che il rapporto dovesse considerarsi cessato al licenziamento e non potessero essere incluse le somme maturate dopo, perché correlate alla tutela reintegratoria e di natura risarcitoria; inoltre contestò la quantificazione delle ultime tre mensilità e il corretto inquadramento retributivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS dedusse: 1) violazione del d.lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, comma 1, e della L. n. 297/1982, per avere la Corte territoriale incluso nel credito garantito dal Fondo sia il t.f.r. sia le ultime tre mensilità, comprendendo anche poste asseritamente risarcitorie; 2) analoga violazione per il medesimo motivo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato i conteggi relativi alla variazione di inquadramento e la presenza delle somme nel CUD; 4) violazione dell'art. 2116 c.c. per avere ritenuto applicabile il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, rilevano il t.f.r. maturato e le ultime tre mensilità, mentre sono irrilevanti le considerazioni sulla natura dell'indennità ex art. 18 stat. lav., non richiesta nel caso concreto. Ha affermato che il calcolo del t.f.r. e delle ultime tre mensilità va riferito al momento di cessazione del rapporto, che nel caso di fallimento coincide con la dichiarazione di fallimento, e che la sentenza di reintegrazione per licenziamento illegittimo ha natura costitutiva ma effetti retroattivi, senza interruzione de iure del rapporto lavorativo, assicurativo e previdenziale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non deduceva un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una critica su questioni istruttorie e argomentative non riconducibili all'art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo la natura previdenziale della prestazione del Fondo di garanzia e l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, con distrazione in favore dei difensori del lavoratore.
Norme richiamate
d.lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, comma 1
disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia; la Corte ha ritenuto che il credito azionabile comprenda il t.f.r. e le ultime tre mensilità maturate secondo la cessazione del rapporto, non le indennità ex art. 18 stat. lav. non richieste
richiamata quale base normativa del Fondo di garanzia e della sua prestazione in favore del lavoratore
il motivo è stato ricondotto in modo improprio a un vizio istruttorio non assimilabile all'omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile nel paradigma del ricorso per cassazione
si applica al Fondo di garanzia, in quanto la prestazione ha natura previdenziale; il diritto alla prestazione opera secondo il principio di automaticità delle prestazioni
menzionato solo per escludere che l'indennità correlata alla tutela reintegratoria fosse oggetto della domanda al Fondo
richiamato per delimitare l'intervento del Fondo e i crediti garantiti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame denunciabile in cassazione riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni
richiamato per descrivere la fase di sospensione del rapporto di lavoro nel fallimento del datore, salvo scioglimento del curatore
richiamato per la qualificazione del Fondo di garanzia tra le forme di previdenza temporanea
citato nel quadro della disciplina dei ricorsi amministrativi interni all'INPS sulle prestazioni del Fondo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità garantiti dal Fondo di garanzia vanno determinati con riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro rilevante ai fini concorsuali, non alla successiva evoluzione della lite sul licenziamento.
- La sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione ha natura costitutiva ma effetti retroattivi: il rapporto di lavoro, ai fini assicurativi e previdenziali, non si considera interrotto de iure dal recesso.
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia è irrilevante la qualificazione come risarcitorie di somme non richieste alla Corte a titolo di indennità ex art. 18 stat. lav., quando la domanda riguarda soltanto crediti retributivi e di fine rapporto espressamente tutelati.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, e non se tende a sollecitare una diversa valutazione di prove, conteggi o argomentazioni difensive.
- La prestazione del Fondo di garanzia ha natura previdenziale; pertanto, in presenza dei presupposti legali, si applica il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.
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