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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36402/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite riguardava l’accertamento della proprietà di un volume interrato, qualificato come "cellaio" o "cellario", situato sotto un fondo di proprietà della ricorrente. Le controparti avevano ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento della proprietà del bene in forza di una sequenza di titoli di acquisto e trasferimento, a partire da un atto del 1933 che menzionava espressamente il fabbricato rurale sotterraneo. La ricorrente contestava tale esito sostenendo, con i primi quattro motivi, che la controparte non avesse provato la titolarità del bene secondo la rigorosa probatio diabolica propria della rivendicazione; che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciare sulle censure; che fosse violato l’art. 840 c.c. perché il sottosuolo apparterrebbe al proprietario del suolo; che l’atto del 1933 non avesse efficacia traslativa sul cellaio, insistente sotto particella altrui, e fosse nullo per indeterminatezza del bene. Con il quinto motivo la ricorrente deduceva che il locale interrato era stato profondamente modificato nel tempo, secondo la CTU e la prova testimoniale, sicché non poteva identificarsi con quello acquistato nel 1933 e sarebbe frutto di una occupazione illegittima più recente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. Ha confermato che la domanda era di accertamento della proprietà, non di rivendicazione, perché il bene risultava già nel possesso delle attrici; pertanto il rigore probatorio dell’art. 948 c.c. non si applicava in modo pieno e la proprietà poteva essere provata anche per presunzioni e tramite i titoli prodotti. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il tema devoluto, escludendo l’omessa pronuncia. Le ulteriori doglianze sono state reputate un tentativo di sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove, non consentito in cassazione, oltre che generiche e nuove rispetto al giudizio d’appello. Quanto al quinto motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché anch’essa diretta a contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie, senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché il giudice d’appello aveva comunque affrontato il tema devoluto.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, ma non ritenuto decisivo, poiché le censure sono state trattate come nuove o inammissibili.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del titolo, ma la Corte non accoglie la tesi perché si tratta di critica di merito e non di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando valuti in modo non condiviso l’esito della prova.

  • art. 840 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul principio dell’appartenenza del sottosuolo al proprietario del suolo; la Corte ritiene però che la prova documentale dimostrasse una proprietà separata del bene interrato.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 922 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, ma la Corte lo tratta come critica fattuale non ammissibile.

  • art. 948 c.c.

    Fuori dall’azione di rivendicazione, per la quale opera un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata anche con presunzioni e tramite risultanze catastali.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non se attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è consentito solo nei limiti rigorosi oggi ammessi; non può essere usato per un riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il bene è già nel possesso dell’attore, la domanda va qualificata come azione di accertamento della proprietà e non necessariamente come rivendicazione; di conseguenza non opera il regime probatorio particolarmente rigoroso dell’art. 948 c.c.
  • Al di fuori della rivendicazione, la proprietà può essere provata con ogni mezzo idoneo, incluse presunzioni e documentazione catastale o titoli di provenienza, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice sbaglia nell’individuare la parte gravata dell’onere probatorio, non se valuta in modo non condiviso le prove già acquisite.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia effettivamente affrontato, anche implicitamente, il tema devoluto.
  • In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non è sufficiente contestare il peso assegnato alle prove.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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