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Sentenza

Sentenza del 06/09/2022 n. 26264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento IVA 2011 emesso dall'Agenzia delle Entrate (basato su PVC 4.9.2013) relativo a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con MR Trade srl e MGK 2010 srl. I ricorrenti deducevano: nullità dell'atto per carenza dei poteri di firma del dirigente sottoscrittore; carenza di motivazione della sentenza di merito; violazione delle norme nazionali e comunitarie in materia di IVA e del D.Lgs. n.74/2000; e, infine, la pretesa responsabilità personale dei soci accomandanti per l'IVA societaria (artt. 2313 e 2318 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi (il primo per genericità e perché vige la presunzione di validità dell'atto amministrativo salvo prova di usurpazione dei poteri; il secondo perché la motivazione della CTR soddisfa il minimo costituzionale; il terzo perché la CTR ha correttamente applicato il principio secondo cui l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e, con indizi oggettivi e specifici, la consapevolezza del cessionario, e ciò è avvenuto sulla base di indici quali acquisti sottocosto). Ha invece accolto il quarto motivo: i soci accomandanti non possono essere direttamente chiamati a rispondere delle obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice oltre il limite della quota conferita; pertanto la sentenza impugnata è cassata in relazione a questo motivo e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per il prosieguo, compresa la decisione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Strumento processuale invocato per i motivi di cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di specificità richiesti per le doglianze e ha dichiarato inammissibili o infondati motivi formulati in termini generici.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato il 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente rispetto a tale soglia.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n.4 e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Principi relativi all'obbligo di esposizione del processo e alla validità della motivazione; applicati al rito tributario tramite il rinvio del D.Lgs. 546/1992.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36

    Rinvio del rito civile compatibile al processo tributario e norme sul contenuto della decisione in materia tributaria richiamate per valutare la motivazione e la struttura della sentenza di merito.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1

    Richiamato nel motivo relativo a presunte violazioni penali connesse alle fattispecie fiscali; la Corte ha ribadito che il giudizio tributario ha autonome regole probatorie e non è vincolato dalla decisione penale.

  • artt. 2313 e 2318 c.c.

    Norme del codice civile sulla responsabilità dei soci nelle società di persone: la Corte ha affermato che il socio accomandante non è direttamente legittimato a rispondere per le obbligazioni tributarie sociali oltre il limite della quota conferita.

  • Normativa e giurisprudenza comunitaria (sent. Corte di Giustizia Kittel, Bonik, Ppuh)

    Principi UE applicati in materia di IVA: per contestare operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o l'obbligo di conoscenza da parte del cessionario sulla partecipazione dell'operazione a una frode.

  • Corte costituzionale n. 37/2015 e giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. n. 22810/2015)

    Riferimenti sull'illegittimità delle nomine dirigenziali senza concorso e sulla conseguenza in tema di validità degli atti: la Cassazione ha precisato che invalidità delle nomine non incide automaticamente sulla validità degli atti dell'Ufficio salvo prova di usurpazione dei poteri.

Massime di principio

  • La firma di un dirigente su un atto dell'Agenzia delle Entrate si presume valida: per ottenere la nullità occorre prova certa della non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o dell'usurpazione dei poteri.
  • La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale (assenza totale di motivazione, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).
  • In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, tramite elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità da parte del cessionario della frode; se ciò avviene, grava poi sul contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile.
  • La sentenza penale favorevole o sfavorevole non ha automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario: il processo tributario segue autonome regole probatorie e può valersi di presunzioni semplici non idonee in sede penale.
  • Nella società in accomandita semplice il socio accomandante non è direttamente aggredibile dall'erario per le obbligazioni tributarie della società oltre il limite della quota conferita; l'azione diretta contro l'accomandante è, di regola, preclusa.
  • Proceduralmente, le doglianze formulate in cassazione devono essere specifiche e rimandare chiaramente alle norme e ai fatti: la genericità può determinarne l'inammissibilità.
  • Per difendersi efficacemente da accertamenti IVA basati su fatture di società 'cartiera', il contribuente dovrebbe documentare la propria buona fede e le verifiche effettuate (contratti, flussi finanziari, ordini, verifiche sulla controparte) e contestare la sussistenza degli indici oggettivi contestati dall'Amministrazione.

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