Cassazione Civile, Ordinanza n. 20889/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva ricevuto da un'altra società un incarico qualificato come "mandato per servizi in funzione di apertura al mercato cinese dell'olio". L'attrice aveva chiesto al Tribunale di Milano l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del rapporto, la restituzione di un anticipo di euro 4.270,00 e il risarcimento dei danni per euro 14.000,00 complessivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione e di restituzione dell'anticipo, rigettando però la domanda risarcitoria. In appello la soccombente aveva contestato solo la liquidazione delle spese, sostenendo: 1) che vi fosse soccombenza reciproca, perché la domanda risarcitoria, più consistente, era stata integralmente respinta, con conseguente necessità di compensazione totale o parziale delle spese; 2) che il valore della lite e quindi lo scaglione tariffario andassero determinati in base alla somma effettivamente riconosciuta o comunque secondo i criteri del d.m. 55/2014, non già sul valore complessivamente domandato, con conseguente riduzione delle spese liquidate nei due gradi. La Corte d'appello aveva invece confermato la condanna alle spese sulla base di uno scaglione più elevato. Con il ricorso per cassazione la società convenuta censurava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 4, 5 e 27 d.m. 55/2014 e dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, deducendo l'erronea esclusione della soccombenza reciproca e l'erronea determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese, sia in primo grado sia in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che, secondo il principio delle Sezioni Unite, l'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi può integrare soccombenza reciproca, con possibile compensazione delle spese, ma non consente di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso concreto la domanda attorea era articolata in due capi e solo uno era stato accolto, sicché vi era soccombenza reciproca; tuttavia la compensazione resta discrezionale e la censura era fondata soprattutto sul diverso profilo della erronea liquidazione delle spese. La Corte ha infatti affermato che il valore della causa, ai fini del rimborso delle spese, va determinato secondo il criterio del "disputatum": in primo grado, se la domanda è rigettata, conta quanto domandato; se è accolta, conta quanto attribuito; in appello, rileva la sola somma oggetto di impugnazione. Perciò il tribunale e la corte territoriale avevano sbagliato a usare parametri diversi da quelli corretti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese dovute per il primo grado e per l'appello. Ha inoltre liquidato le spese di legittimità a carico della resistente, con distrazione in favore del difensore cassazionista.
Norme richiamate
La regola generale è quella della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei casi previsti dalla norma e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dell'illogicità o apparenza della motivazione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla regolazione delle spese e sugli effetti della riforma.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla regolazione delle spese e sugli effetti dell'impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
Richiamato con riferimento alla maggiorazione dei compensi e alla liquidazione effettuata dal giudice di merito.
Il valore della controversia, nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, va normalmente individuato nella somma attribuita alla parte vincitrice; solo se il valore effettivo è manifestamente diverso da quello presunto può farsi riferimento a quest'ultimo.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla liquidazione e sul valore della controversia.
Richiamato dalla Corte per affermare il principio di conservazione dell'atto quando il ricorso è comunque idoneo a raggiungere il suo scopo.
Richiamato dalla Corte nel ragionamento sull'ammissibilità del ricorso proposto con più difensori, uno dei quali non cassazionista.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi può integrare soccombenza reciproca e consentire la compensazione delle spese, ma non autorizza a porre le spese a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa su un unico capo della domanda.
- La compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, in linea di principio insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del "disputatum" o, nei giudizi di pagamento di somme e di liquidazione di danni, secondo il parametro della somma attribuita alla parte vittoriosa; il valore effettivo può rilevare solo quando sia manifestamente diverso da quello presunto.
- Nel giudizio di appello, per la determinazione del valore ai fini delle spese, rileva la sola somma oggetto di impugnazione; se il gravame è rigettato, il valore resta ancorato a quanto era stato chiesto con l'impugnazione.
- La presenza di più difensori nel mandato alle liti non preclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione, e la sottoscrizione di uno solo di essi, se cassazionista, può essere sufficiente a conservare l'efficacia dell'atto.
- Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; il limite invalicabile del potere di compensazione è il divieto di condannare alle spese chi abbia integralmente vinto la lite.
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