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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14837/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione) e per vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto di un precedente provvedimento (ordinanza dell'11/04/2022) che aveva riconosciuto la continuazione fra reati commessi in epoca contigua (gennaio 2019 - marzo 2020). Si censura la mancata valutazione della contiguità temporale e spaziale, della natura e delle modalità della condotta, dello stato di indigenza/irregolarità, e si sostiene che il reato del 26/04/2018 doveva essere ricompreso nel medesimo disegno criminoso rispetto agli altri fatti già ritenuti in continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione relativo al delitto oggetto della sentenza della Corte d'appello di Torino del 26/03/2021 (definitiva 11/03/2022, reato commesso il 26/04/2018) e ha rinviato al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio su quel punto. Quanto al reato del 10/07/2020, la Corte ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione, ritenendo provati elementi di maggiore organizzazione e professionalizzazione dell'attività delittuosa; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La norma sulla continuazione è stata al centro dell'impugnazione: il ricorso denunciava errata applicazione/interpretazione della continuazione. La Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione può valutare liberamente la continuazione ma deve motivare quando discosta da valutazioni già espresse in sede cognitiva o esecutiva

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura in esecuzione per il riconoscimento della continuazione. La Corte precisa che il giudice dell'esecuzione, investito ai sensi di tale articolo, non può trascurare le valutazioni già compiute in fase cognitoria o in precedenti decisioni esecutive e deve spiegare le ragioni per cui non le condivide

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento ai motivi di cassazione dedotti (vizi di motivazione e inosservanza di norme). La Corte ha esaminato la fondatezza delle doglianze secondo i parametri indicati da questo articolo

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limitare l'esposizione delle ragioni nella motivazione della sentenza (motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione)

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; indica la natura dei reati per i quali è stata richiesta e valutata la continuazione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di giudizio, non può ignorare valutazioni già effettuate in sede cognitiva o in precedenti provvedimenti esecutivi: se decide diversamente deve fornire motivazioni specifiche e significative.
  • La contiguità temporale non è l'unico criterio decisivo per il riconoscimento della continuazione; devono essere valutati anche contiguità spaziale, omogeneità della natura del reato, analogia delle modalità di commissione e movente (es. stato di indigenza).
  • Quando una precedente decisione esecutiva ha riconosciuto la continuazione per fatti collocati in un certo arco temporale, il giudice che esclude la continuazione per altri reati inseriti in un perimetro temporale contiguo deve spiegare perché tali reati non rientrano nel medesimo disegno criminoso.
  • Elementi fattuali che attestino un cambiamento significativo nella modalità di commissione del reato (maggiore organizzazione, dotazione di scorte, professionalizzazione) possono giustificare la non ricomprensione in un medesimo disegno criminoso e dunque l'esclusione della continuazione.
  • Il rimedio disposto dalla Corte può essere limitato a singoli reati: la cassazione può annullare l'ordinanza solamente nella parte in cui la motivazione è carente e rinviare per nuovo esame al giudice di merito.

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