Cassazione Civile, Ordinanza n. 27998/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 10 novembre 2003 e da due atti del 20 febbraio 2004, con cui erano stati regolati il trasferimento del 50% di una società semplice agricola e la vendita di terreni e fabbricati. I venditori hanno poi agito sostenendo di essere stati indotti a sottoscrivere gli accordi per errore, violenza o dolo, per una falsa rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società; in subordine hanno chiesto dichiararsi la simulazione delle vendite, sostenendo che i contratti apparissero onerosi ma fossero in realtà donazioni dissimulate, prive della forma solenne richiesta dalla legge. La Corte d’appello ha accolto la tesi della simulazione/donazione, dichiarando la nullità degli atti traslativi per difetto di forma. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti/cessionari hanno dedotto violazione degli artt. 769, 770, 782, 809 e 1414 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato il solo mancato pagamento del prezzo, senza considerare l’effettiva volontà delle parti, il collegamento negoziale tra accordo quadro, cessione di quota e compravendita, l’accollo dei debiti aziendali e ipotecari, la rinuncia a pretese relative all’impresa familiare e la funzione remuneratoria o di anticipazione ereditaria delle attribuzioni. In sostanza contestavano la qualificazione degli atti come donazioni remuneratorie e la conseguente nullità per difetto di forma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non indicava specificamente quali criteri legali di interpretazione fossero stati violati e si limitava a contrapporre una diversa lettura degli accordi; inammissibile anche nella parte relativa al vizio motivazionale, perché la Corte d’appello aveva considerato i fatti evocati dai ricorrenti, ritenendoli però non decisivi; infondato, infine, il profilo relativo alla donazione remuneratoria, poiché anche tale figura resta una vera donazione soggetta alla forma solenne. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la nozione di donazione; la Corte ribadisce che la liberalità va qualificata in base alla sostanza dell'attribuzione
la donazione remuneratoria è una donazione vera e propria e resta soggetta agli oneri di forma
la donazione, anche se remuneratoria, richiede la forma solenne a pena di nullità
richiamato in relazione alle liberalità non donative e al loro rapporto con la disciplina della donazione
richiamato per la simulazione relativa dei contratti di trasferimento
il motivo di ricorso deve ricondursi in modo specifico a uno dei vizi tassativamente previsti
la mancata produzione della relazione di notificazione non impedisce la procedibilità se la tempestività del ricorso è comunque accertabile
richiamato per il termine breve di impugnazione
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
parametro per l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo denunciando specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica, non mediante la mera proposta di una lettura alternativa degli accordi.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti in cui la motivazione non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente contestare la valutazione di non decisività dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La donazione remuneratoria, pur essendo effettuata per riconoscenza, per speciale remunerazione o in considerazione dei meriti del beneficiario, resta una donazione in senso proprio e soggiace alla forma solenne richiesta dalla legge.
- Ai fini della simulazione o della qualificazione di un trasferimento come liberalità, la mancata corresponsione del prezzo e la qualificazione sostanziale dell'operazione prevalgono sulle etichette negoziali formali, ma la censura in cassazione deve attaccare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mancata allegazione della relazione di notificazione della sentenza non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la sua tempestività risulta comunque verificabile dagli atti depositati.
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