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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21837/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da gravi danni subiti da terreni, capannoni, attrezzature, mobilio, scorte, perdita di animali e lucro cessante in conseguenza degli eventi meteorici e dell’esondazione dei fiumi Basento e Bradano verificatisi nei giorni 1 e 2 marzo 2011 nel Comune di Bernalda. I danneggiati avevano agito contro Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Bernalda, Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e Acquedotto Lucano, chiedendo il risarcimento in solido principalmente ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., deducendo omessa manutenzione di alvei, opere idrauliche e terreni. Il tribunale regionale delle acque pubbliche aveva rigettato la domanda ritenendo l’evento eccezionale e imprevedibile; il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in appello, confermava, escludendo la legittimazione passiva di alcuni enti e ravvisando per la Regione un caso fortuito idoneo a escludere sia la responsabilità da custodia sia quella aquiliana. Con il ricorso per cassazione erano proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso la responsabilità aquiliana sulla sola base della CTU e senza considerare la prova documentale dell’omessa manutenzione; 2) violazione dell’art. 2051 c.c. e vizio motivazionale per errata nozione di caso fortuito, ritenuto sulla base di parametri statistici e provvedimenti amministrativi, nonostante la nota pericolosità idraulica del sito; 3) violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere affermato il caso fortuito senza prova specifica da parte dei convenuti, che avrebbero dovuto dimostrare la corretta manutenzione; 4) ulteriore censura di omessa motivazione e violazione delle norme sulla prova e sulla responsabilità civile per l’affermazione che l’azienda agricola fosse stata insediata dopo la classificazione dell’area come soggetta a piene, dato ritenuto comunque irrilevante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine di quarantacinque giorni previsto dal T.U. acque pubbliche per l’impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decorrente dalla notificazione integrale del dispositivo effettuata dalla cancelleria. Poiché il dispositivo era stato notificato l’8 luglio 2020 e il ricorso era stato notificato il 2 novembre 2020, l’impugnazione risultava proposta oltre il termine. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode resta esclusa quando il danno sia determinato da un caso fortuito, qui ravvisato nell’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento meteorico.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria per fatto illecito presuppone la prova della condotta colposa e del nesso causale; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è tardivo, ma richiama il tema della pretesa omissione manutentiva come fonte di responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    I ricorrenti invocavano la regola sull’onere della prova per sostenere che i convenuti dovessero dimostrare il fortuito o la mancanza di colpa; la censura non è esaminata nel merito per l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e il peso attribuito alla CTU; la Corte non valuta il merito delle doglianze per la tardività del ricorso.

  • art. 202 R.D. 1775/1933

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le sentenze del TSAP è soggetto alle norme del codice di procedura civile, ma con termine ridotto a quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo.

  • art. 183 R.D. 1775/1933

    Prevede la notificazione alle parti della copia integrale del dispositivo da parte della cancelleria; da tale notificazione decorre il termine breve per l’impugnazione.

  • art. 200 R.D. 1775/1933

    Riguarda l’impugnazione in appello delle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, richiamata nel sistema dei termini per il successivo ricorso per cassazione.

  • art. 201 R.D. 1775/1933

    Richiamata nel complesso normativo sul regime delle impugnazioni avverso le decisioni in materia di acque pubbliche.

  • art. 327 c.p.c.

    Opera solo in mancanza di notificazione del dispositivo integrale, determinando il termine lungo per proporre ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il termine per ricorrere è di quarantacinque giorni e decorre dalla notificazione integrale del dispositivo effettuata dalla cancelleria, indipendentemente dalla registrazione fiscale della sentenza.
  • Quando il dispositivo sia stato notificato alle parti, la successiva impugnazione proposta oltre il termine breve è inammissibile, anche se il ricorrente deduce vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • In materia di danni da alluvione o esondazione, l’eccezionalità e imprevedibilità dell’evento meteorico possono integrare caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e, se il nesso causale è interrotto, anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della CTU non possono superare il limite del controllo di legittimità, soprattutto quando il giudizio di merito sia sorretto da una motivazione basata su accertamenti tecnici e statistici.
  • Per affermare la responsabilità da omessa manutenzione in relazione a eventi naturali di eccezionale intensità occorre dimostrare che, in concreto, l’intervento dovuto avrebbe evitato o impedito il danno; se il fatto naturale è autonomamente sufficiente a produrlo, la condotta omissiva perde rilevanza causale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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