Cassazione Penale, Sentenza n. 29616/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore limitatamente all'omessa confisca: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la restituzione dell'arma e delle munizioni e ha disposto la confisca dell'arma e delle relative munizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pellizzon aveva trasferito dalla sua abitazione di Milano a quella di Merate una pistola revolver marca Smith & Wesson cal. 357 Magnum matricola BIG 1485 e 50 cartucce senza ripetere la denuncia di detenzione. Il Tribunale di Lecco aveva dichiarato il reato estinto per oblazione e aveva disposto la restituzione dell'arma e delle munizioni a condizione che il Pellizzon effettuasse la denuncia ai Carabinieri. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che, anche in caso di estinzione per oblazione, la legge impone la confisca obbligatoria dell'arma e pertanto la restituzione era errata.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 17 e 38, comma 5)
Disciplina l'obbligo di denuncia delle armi e delle variazioni; la mancata ripetizione della denuncia integra il fatto che è stato imputato a Pellizzon, anche se il reato si è estinto per oblazione.
Legge 22 maggio 1975, n. 152 (art. 6)
La confisca prevista dall'art. 6 è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche se il reato si estingue per oblazione; esclusione della confisca solo in caso di assoluzione nel merito o se l'arma appartiene a persona estranea al reato. La finalità è essenzialmente preventiva.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Ha costituito la base formale del gravame per cassazione (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica).
D.L. 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale che autorizza la trattazione con contraddittorio scritto; utilizzata per il rito di trattazione del ricorso in Cassazione in assenza di discussione orale.
Corte EDU, sentenza Varvara c. Italia (29 ottobre 2013)
Pur richiamata, la Corte di Cassazione ha ritenuto la pronuncia Varvara non ostativa alla confisca obbligatoria in quanto quest'ultima è di natura preventiva e non sanzionatoria, motivando che la pericolosità intrinseca dell'arma giustifica l'ablazione.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 6 L. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per i reati e le contravvenzioni concernenti armi anche se il reato si estingue per oblazione; quindi l'estinzione del reato non impedisce automaticamente la confisca.
- La restituzione dell'arma è ammissibile solo se vi è assoluzione nel merito o se l'arma appartiene a soggetto estraneo al reato; altrimenti va disposta la confisca.
- Le questioni di diritto relative all'applicazione obbligatoria della confisca possono essere decise in sede di cassazione con annullamento senza rinvio quando la soluzione è chiara e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- La distinzione tra misura preventiva e sanzionatoria è centrale: misure di natura preventiva (come la confisca prevista dalla normativa sulle armi, secondo la Cassazione) possono essere ritenute compatibili nonostante principi ECHR se la finalità è la tutela della sicurezza pubblica.
- In casi di trasferimento non denunciato di armi, anche se il reo estingue il reato mediante oblazione, l'autorità pubblica può ottenere la confisca per motivi di prevenzione della circolazione non autorizzata delle armi.
- Proceduralmente, il Procuratore può impugnare per cassazione sia per violazione di legge sia per carenze della motivazione quando la sentenza dispone la restituzione invece della confisca prevista dalla legge.
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