Cassazione Penale, Ordinanza n. 39900/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello dell'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti a carico dell'imputato per la violazione dell'art. 116, comma 15, del Codice della strada. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti di una motivazione non contraddittoria e che dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato e la motivazione sulla pena era sufficiente alla luce della gravità del reato e della capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputato, e ha considerato congrua la motivazione sulla dosimetria della pena, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. in assenza di una pena sensibilmente superiore alla media edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della strada
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne descrive il contenuto sostanziale.
criterio di valutazione della gravità del reato, della capacità a delinquere e degli altri elementi rilevanti ai fini sia delle circostanze attenuanti generiche sia della determinazione della pena.
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e richiama, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa: è sufficiente che individui quelli ritenuti determinanti o comunque rilevanti, lasciando implicitamente superati gli altri.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se dà conto dell'uso dei criteri legali di commisurazione, con richiamo alla gravità del fatto o alla capacità a delinquere.
- Una motivazione specifica e più ampia sulla pena è necessaria solo quando la sanzione irrogata si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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