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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09752/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La parte correntista aveva convenuto la banca chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su due rapporti di conto corrente, deducendo l'applicazione di interessi passivi convenzionali non pattuiti o modificati unilateralmente senza pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, anatocismo e interessi usurari, nonché il risarcimento del danno per la mancata disponibilità delle somme. In giudizio dichiarava di non avere i documenti contrattuali e produceva perizie contabili e richiesta ex art. 119 TUB. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo incompleta la documentazione prodotta e, in particolare, osservando che la parte aveva ritirato dalla banca la documentazione completa senza poi depositarla integralmente. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ricostruire il rapporto partendo dagli estratti disponibili e da altri elementi idonei a verificare l'andamento del saldo; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la necessità di una CTU contabile per la ricostruzione del dare-avere; violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Il ricorso mirava sostanzialmente a contestare la valutazione di incompletezza della prova documentale e la conseguente impossibilità di procedere alla rideterminazione del saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei giudizi promossi dal correntista per la ripetizione dell'indebito e la rideterminazione del saldo, l'onere di provare i pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi grava sul correntista, il quale deve documentare l'intero andamento del rapporto mediante gli estratti conto necessari a ricostruire le rimesse suscettibili di ripetizione. Ha quindi ritenuto che la censura fosse diretta, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle azioni del correntista per ripetizione dell'indebito e rideterminazione del saldo l'onere della prova grava sul correntista attore, che deve dimostrare i pagamenti e l'assenza di una valida causa debendi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Il motivo relativo alla responsabilità aggravata è rimasto assorbito dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 119 TUB

    È richiamato in fatto quale base della richiesta di documentazione bancaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce contro la banca per la ripetizione di addebiti indebiti sul conto corrente deve provare non solo l'esistenza del rapporto, ma anche le singole rimesse ripetibili e l'assenza di una valida causa giustificativa, attraverso una documentazione idonea a ricostruire integralmente l'andamento del conto.
  • Se la documentazione prodotta dal correntista è incompleta in modo da non consentire la ricostruzione del rapporto, il giudice può fondare la consulenza contabile sul saldo documentato disponibile, in difetto di prova contraria.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la valutazione di merito delle prove mascherando la critica come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
  • La richiesta di una CTU contabile non può supplire al totale o rilevante difetto di prova documentale gravante sulla parte che agisce in ripetizione dell'indebito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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