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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la sospensione dall'esercizio della professione di ingegnere per 6 mesi nei confronti di Baudi, ritenuto gravemente indiziato di concorso nella frode in pubbliche forniture (impiego di una malta detta Azichem giudicata inadeguata) per omissione dolosa dei controlli di qualità e dell'esecuzione a regola d'arte. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'abusiva utilizzazione delle intercettazioni, nullità dei decreti autorizzativi, mancata consegna delle copie richieste e, soprattutto, la mancanza e contraddittorietà della motivazione del riesame che avrebbe assunto come decisiva l'espressione "una porcheria"(attribuita a un rappresentante della BASF, concorrente) senza confrontarsi adeguatamente con la consulenza tecnica difensiva e con la documentazione che attestava la conformità tecnica della malta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai punti indicati, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata manifestamente illogica e insufficiente. Ha rilevato che il Tribunale aveva basato la gravità indiziaria prevalentemente su giudizi soggettivi e su frasi intercettate (tra cui "una porcheria") espresse da terzi e da un concorrente, senza verifiche tecniche oggettive né un adeguato contraddittorio con la consulenza tecnica della difesa. La Corte ha infatti affermato che l'accertamento della difformità materiale rispetto al capitolato e dell'inidoneità strutturale del materiale doveva fondarsi su elementi tecnici e documentali più stringenti, onere probatorio della pubblica accusa, e non su mere affermazioni intercettate. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura interdittiva applicata.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari davanti al Tribunale; il provvedimento impugnato era un'ordinanza emessa ai sensi di tale articolo.

  • artt. 40 cpv., 61 n.9, 81 cpv., 110, 356 cod. pen.

    art. 40 cpv., 61 n. 9, 81 cpv., 110, 356 cod. pen.

    Norme penali richiamate per la contestazione di concorso nel reato di frode in pubbliche forniture e relative aggravanti; definiscono la fattispecie e le responsabilità concorrenti.

  • art. 101 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

    Attribuisce al direttore dei lavori (o figura equivalente) il dovere di controllo qualitativo dei materiali e dell'esecuzione a regola d'arte; la mancata verifica è stata ritenuta dalla pubblica accusa elemento costitutivo del concorso nel reato.

  • art. 178 lett. c), art. 292 e art. 273 cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c); art. 292; art. 273 cod. proc. pen.

    Norme processuali riferite alle censure difensive sulla utilizzazione delle intercettazioni e sulla consegna di copie agli aventi diritto; la difesa aveva dedotto violazioni di tali disposizioni ma la Corte ha deciso il ricorso prioritariamente per vizio di motivazione.

  • Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Giurisprudenza citata dalla difesa in tema di limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni per fatti non collegati sostanzialmente a quelli che ne hanno giustificato l'attivazione; invocata per sostenere l'insussistenza di connessione tra reati originariamente intercettati e quello contestato al ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Norma normativa procedurale che ha permesso lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare misure cautelari interdittive fondate su presunte carenze tecniche/materiali è necessario che il giudice si fondi su elementi tecnici oggettivi (analisi, prove, consulenze tecniche) e non su affermazioni soggettive o isolate intercettate.
  • Le intercettazioni, specie se contengono valutazioni di terzi o di soggetti con interesse (es. rappresentanti di concorrenti), devono essere valorizzate nel loro contesto e non possono costituire da sole prova della inidoneità tecnica di un materiale.
  • La pubblica accusa ha l'onere di dimostrare la difformità della cosa fornita rispetto al capitolato e la sua inidoneità allo scopo; non è legittimo trasferire alla difesa l'onere di provare la conformità come condizione per evitare la misura.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le deduzioni e le consulenze tecniche della difesa; il mero stigmatizzare tali acquisizioni come "parziali" senza motivazione logica può rendere la decisione annullabile.
  • In fase difensiva è cruciale produrre consulenze tecniche dettagliate, documentazione di qualificazione dei materiali e contestualizzare i contenuti delle intercettazioni per mostrare letture alternative plausibili.
  • Se la motivazione dell'ordinanza cautelare è manifestamente illogica o incompleta rispetto ai punti essenziali contestati, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre l'immediata perdita di efficacia della misura.

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