Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a 33 verbali elevati per violazione di norme del Codice della strada relative all'accesso in aree riservate. In primo grado il Giudice di pace aveva rigettato i ricorsi contro i verbali, ma il Tribunale, in appello del Comune, aveva confermato il rigetto dell'appello e quindi l'annullamento dei verbali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, comma 2, l. 689/1981, dell'art. 7 d.lgs. 285/1992, dell'art. 5 c.p. e dell'art. 1, comma 2, l. 241/1990. Sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere fuorviante la segnaletica all'ingresso delle aree riservate, trascurando che l'ingresso dei veicoli era subordinato a titolo autorizzativo e che le norme regolamentari comunali istitutive della ztl restavano rilevanti; inoltre, per i soggetti abilitati a richiedere il permesso di tipo M, l'onere di conoscenza della disciplina sarebbe stato particolarmente stringente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di merito aveva esaminato tutte le questioni controverse. Ha poi ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, opera una presunzione di colpa sul trasgressore, con onere per quest'ultimo di provare di avere agito senza colpa; la buona fede assume rilievo solo se sorretta da elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Quanto alla segnaletica stradale, ha richiamato il principio per cui, se viene contestata l'inesistenza del segnale prescrittivo, l'onere della prova spetta all'Amministrazione, mentre se si deduce l'inadeguatezza della segnaletica la prova grava sull'opponente. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato in fatto che la cartellonistica all'ingresso dei varchi era oggettivamente ingannevole perché non indicava, per l'attività di carico e scarico, la necessità di autorizzazione, pur menzionando altre eccezioni al divieto; tale accertamento di fatto è stato ritenuto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in relazione alla definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende e dando atto dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
non vi è stata omessa pronuncia, poiché il giudice di merito ha esaminato tutte le questioni dedotte
art. 3, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
per l'illecito amministrativo opera una presunzione di colpa del trasgressore; non occorre la prova concreta di dolo o colpa da parte dell'Amministrazione
la violazione delle prescrizioni del codice della strada deve essere valutata anche alla luce della segnaletica e delle regole di accesso alle aree riservate
l'errore di diritto rileva solo se l'ignoranza della norma è inevitabile
art. 1, comma 2, L. n. 241 del 1990
richiamata dal ricorrente senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo nel caso
la definizione accelerata del giudizio, se confermata dalla decisione finale, consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la conferma della proposta accelerata può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa e una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. n. 285 del 1992
norme violate nei verbali impugnati, riferite all'accesso in area riservata
art. 3, comma 2, legge n. 689 del 1981
citata in coordinamento con la disciplina della responsabilità per illeciti amministrativi
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità presuppone la sola commissione materiale della violazione, operando una presunzione di colpa a carico del trasgressore, che può liberarsi provando di avere agito senza colpa.
- L'esimente della buona fede nell'illecito amministrativo è configurabile solo quando esistano elementi concreti e positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e quando l'agente abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
- Nei procedimenti per violazioni del Codice della strada, se è contestata l'inesistenza della segnaletica prescrittiva, l'onere della prova della sua esistenza grava sull'Amministrazione; se invece si deduce la mera inadeguatezza o ambiguità del segnale, la relativa prova incombe sull'opponente.
- L'accertamento del carattere ingannevole o non adeguato della segnaletica è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato tutte le questioni devolute.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare, nei casi previsti, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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