Cassazione Civile, Ordinanza n. 36425/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, regolarmente notificata e depositata, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì compensato integralmente le spese di lite. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura della pronuncia estintiva.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte sulla base di un accertamento induttivo di redditi non dichiarati collegati a movimentazioni bancarie e a spese per acquisto di un immobile. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello del contribuente ritenendo idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali la documentazione relativa al disinvestimento di un fondo di investimento per oltre 700.000 euro. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, ottenendo l'accoglimento del proprio motivo sulla necessità che la prova contraria del contribuente non riguardi solo la disponibilità di redditi ulteriori, ma anche la dimostrazione del loro effettivo impiego per le spese contestate. Avverso l'ordinanza della Cassazione il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo: 1) errore di percezione sulla data di notifica del ricorso per cassazione; 2) errore di percezione sull'oggetto dell'accertamento induttivo, che a suo dire sarebbe stato fondato su obbligazioni di pagamento previste in un mero preliminare di vendita e non su pagamenti effettivi. Successivamente ha rinunciato al ricorso per revocazione con atto tempestivamente notificato e depositato.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto dal ricorrente, relativo all'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente notificata e depositata, produce l'estinzione del processo anche senza adesione delle controparti.
Regola la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore, con regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017
Richiamato solo per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in presenza di pronuncia estintiva.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestivamente notificata e depositata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del resistente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite quando ricorrano ragioni di oggettiva incertezza interpretativa o di evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto presuppone un vero errore di percezione su un dato risultante dagli atti e non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito già compiuti.
- Nelle controversie tributarie fondate su accertamento induttivo, la prova contraria del contribuente deve riguardare non solo la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, ma anche il collegamento tra tali risorse e l'effettivo sostenimento delle spese contestate.
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