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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20229/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La società promittente venditrice aveva convenuto in giudizio la promissaria acquirente deducendo l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1993 per un appartamento con posto auto. Sosteneva che la controparte non avesse pagato integralmente il prezzo e, soprattutto, non si fosse presentata davanti al notaio indicato per la stipula del definitivo, chiedendo la risoluzione del preliminare ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto e la restituzione dell'immobile. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non operante la risoluzione per la presenza di incertezze sul saldo dovuto, di trattative tra le parti e della tolleranza mostrata per anni dalla venditrice. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) nullità della sentenza d'appello per avere interpretato in modo restrittivo le domande introduttive, trascurando che l'atto di citazione comprendeva anche la domanda di risoluzione per mancato pagamento del rateo di prezzo ex art. 11 del preliminare; 2) violazione dell'art. 1456 c.c., sostenendo che, in presenza di clausola risolutiva espressa, bastasse il verificarsi dell'inadempimento dedotto, senza rilevanza decisiva della buona fede della promissaria acquirente; 3) vizio motivazionale per avere la corte territoriale omesso di considerare l'invito alla stipula fissato per il 30 giugno 2000 e la mancata comparizione della promissaria; 4) violazione degli artt. 1175, 1371 e 1375 c.c., contestando che il comportamento della venditrice potesse dirsi contrario a buona fede e deducendo l'ultradecennale inerzia della controparte e il danno derivante dal mancato perfezionamento del definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: la ricorrente non aveva riportato integralmente il contenuto delle clausole risolutive del preliminare e dunque non consentiva il controllo di legittimità sul preteso errore della corte d'appello nell'interpretazione delle domande. Ha poi respinto nel merito i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendo corretta la valutazione della corte territoriale sulla non operatività della clausola risolutiva espressa in presenza di una condotta conforme a buona fede della promissaria acquirente, alla luce dell'incertezza iniziale sul saldo, delle successive trattative e della tolleranza protratta della venditrice. Ha inoltre ribadito che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa non opera in modo automatico e isolato dal contesto: il giudice deve comunque verificare, alla luce della buona fede, se il comportamento del debitore integri un inadempimento giuridicamente rilevante che giustifichi la risoluzione.

  • art. 1218 c.c.

    La colpa del contraente inadempiente si presume, ma nel caso di clausola risolutiva espressa la verifica non si esaurisce nella mera constatazione dell'evento previsto dalla clausola.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive costituisce una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per affermare che l'esecuzione del rapporto contrattuale deve essere valutata secondo correttezza e buona fede.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dell'interpretazione contrattuale, ma non determinante nella decisione finale.

  • art. 1375 c.c.

    L'agire dei contraenti deve essere valutato secondo buona fede nell'esecuzione del contratto; tale criterio incide anche sulla verifica dell'inadempimento e della legittimità della risoluzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È la norma invocata per censurare la nullità della sentenza d'appello per asserito errore nell'individuazione del contenuto delle domande.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice non può limitarsi a verificare il mero verificarsi dell'evento dedotto nella clausola, ma deve comunque accertare se il comportamento della parte sia conforme ai canoni di buona fede e correttezza, poiché la risoluzione è giustificata solo da un inadempimento giuridicamente rilevante.
  • La clausola risolutiva espressa non elide del tutto il controllo giudiziale sulla sussistenza dell'inadempimento: il parametro della buona fede può escludere che la condotta, pur formalmente corrispondente all'evento previsto, integri un vero inadempimento idoneo a fondare la risoluzione.
  • Nel ricorso per cassazione denunciato come error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti presuppone che il motivo sia specifico e autosufficiente, con puntuale trascrizione degli elementi necessari a consentire il controllo della Corte senza una generale esplorazione del fascicolo.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • La parte che abbia tollerato per lungo tempo l'assetto contrattuale e abbia intrattenuto trattative per la soluzione bonaria della controversia può vedere indebolita la tesi di una risoluzione immediata e automatica fondata su un singolo inadempimento formale.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di venditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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