Cassazione Civile, Ordinanza n. 10929/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Nel contesto di lavori di ristrutturazione di un immobile, si rendeva necessario spostare un cavo elettrico. La proprietaria dell'immobile si rivolgeva alla società distributrice dell'energia, che eseguiva gli interventi a pagamento. Successivamente la proprietaria chiedeva il rimborso di circa 1.300 euro, ma la richiesta veniva negata. In primo grado la domanda di rimborso veniva accolta; in appello la decisione veniva riformata sulla base di due rationes: (a) la proprietaria avrebbe concordato di accollarsi le spese; (b) comunque, a dire del giudice d'appello, l'art. 122 t.u. 1775/1933 non si applicherebbe alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione, con conseguente applicazione dell'art. 1068 c.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 122 t.u. 1775/1933, per avere ritenuto la norma speciale derogabile per accordo delle parti; 2) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., per avere ritenuto provato un accordo di accollo delle spese; 3) in subordine, violazione degli artt. 1325 e 1350 c.c., per nullità di tale accordo; 4) violazione dell'art. 122 t.u. 1775/1933 e falsa applicazione dell'art. 1068 c.c., per avere escluso l'applicabilità della disciplina speciale alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e il quarto, e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'art. 122 t.u. 1775/1933 si applica anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione, perché la qualificazione di servitù coattiva dipende dalla funzione e dai presupposti legali del vincolo, non dal titolo di costituzione. Ha tuttavia ritenuto che la disposizione sia derogabile quanto ai diritti disponibili: il proprietario del fondo servente può validamente accollarsi le spese di spostamento anche fuori dalle pattuizioni concluse all'atto della costituzione della servitù. È stata invece cassata la motivazione d'appello sul presunto accordo, perché apodittica e fondata non su fatti concludenti, ma su una regola giuridica inesistente, che faceva discendere automaticamente l'accordo dal pagamento effettuato senza riserva di ripetizione.
Norme richiamate
art. 122 t.u. 1775/1933
"salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù"; "senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso"
La disciplina speciale si applica anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione; la nozione di servitù coattiva è funzionale e non dipende dal titolo di costituzione. La norma è tuttavia derogabile in quanto riguarda diritti disponibili, sicché il proprietario del fondo servente può assumere volontariamente le spese di spostamento.
Non è la disciplina applicabile allo spostamento della linea elettrica quando ricorrono i presupposti dell'art. 122 t.u. 1775/1933.
Richiamato per censurare la deroga o la validità dell'accordo; la Corte ha escluso che la norma speciale sia inderogabile e ha assorbito il profilo di nullità dell'accordo.
comma 1, n. 1; comma 1, n. 4
Richiamato per contestare l'esistenza del consenso e la forma del contratto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla mancanza di adeguata dimostrazione dell'accordo, mentre il profilo di nullità è rimasto assorbito.
Richiamato solo per sostenere la necessità della forma scritta dell'accordo; il motivo relativo è stato assorbito.
Massime di principio
- La qualificazione di una servitù come coattiva va desunta dalla funzione economico-sociale del vincolo e dai presupposti legali che ne impongono la costituzione, non dal fatto che il titolo concreto di costituzione sia volontario o coattivo.
- Una servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione e, in tal caso, resta soggetta alla disciplina speciale prevista per quel tipo di servitù, compresa la regola sulle spese di spostamento della linea.
- Quando la disciplina speciale riconosce al proprietario del fondo servente una facoltà e regola le relative spese come diritti disponibili, essa può essere derogata da un accordo successivo o diverso, purché l'accordo sia validamente concluso.
- L'esistenza di un accordo negoziale non può essere affermata in modo apodittico o per automatismi giuridici: occorre una verifica del comportamento complessivo delle parti idoneo a rivelare una volontà concorde.
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