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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09146/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione al precetto notificato da una lavoratrice per eseguire una precedente sentenza passata in giudicato, con la quale era stato accertato che il rapporto di lavoro con la cooperativa datrice non si era mai interrotto e che, per la mancata riammissione in servizio, era dovuto un risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte. La società cessionaria del ramo/complesso aziendale ha resistito all'esecuzione sostenendo di non essere vincolata dal titolo: ha dedotto che il precedente giudicato non avrebbe qualificato in modo certo il rapporto come subordinato a tempo indeterminato o come collaborazione coordinata e continuativa; che, in assenza di un accertamento valido del rapporto di lavoro, non sarebbe applicabile l'art. 2112 c.c.; che il credito risarcitorio non risultante dalle scritture contabili non le sarebbe stato trasferito; che, trattandosi di risarcimento da inadempimento, sarebbe stata necessaria l'offerta della prestazione lavorativa e che, avendo la lavoratrice rifiutato l'invito a riprendere l'attività, non vi sarebbe stata mora accipiendi né danno; infine, ha censurato l'omessa considerazione di una delibera sociale e del nuovo regolamento cooperativo che avrebbero imposto ai soci un diverso assetto contrattuale e dalla cui mancata sottoscrizione la lavoratrice sarebbe stata esclusa, nonché la violazione delle norme sulla necessaria interdipendenza tra qualità di socio e di lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure della società ricorrente si confrontassero con un giudicato esterno ormai definitivo, formatosi sulla precedente sentenza tra le stesse parti e sulla successiva pronuncia della Cassazione che l'aveva confermata. Ha quindi affermato che in quel giudizio era stato definitivamente accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro mai validamente risolto, con conseguente obbligo risarcitorio della cooperativa, e che tale assetto era opponibile alla cessionaria. Nel presente giudizio di opposizione al precetto non era più possibile rimettere in discussione né l'esistenza del rapporto né la portata del titolo esecutivo, potendosi eventualmente scrutinare solo gli importi. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per la complessità e controvertibilità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'opponibilità del titolo esecutivo; la Corte rileva che il titolo non è più discutibile quanto al suo contenuto decisorio coperto da giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione vincola le parti e preclude la riesamina delle questioni già decise.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare la propria obbligazione quale cessionaria; la Corte afferma che, essendo definitivamente accertato il rapporto di lavoro e la continuità dello stesso, il giudicato è opponibile anche alla cessionaria.

  • legge n. 142 del 2001

    Invocata in relazione al rapporto tra socio e lavoratore della cooperativa; la Corte non riapre il tema perché coperto dal giudicato.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato in tema di mora del creditore/accipiendi; la Corte reputa la doglianza preclusa dal giudicato sul rapporto e sulla condanna al risarcimento.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella stessa prospettiva della mancata offerta della prestazione; la censura è dichiarata inammissibile perché incompatibile col giudicato.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione; le censure sono ritenute inammissibili perché dirette contro un accertamento coperto da giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita omessa pronuncia su eccezione decisiva; la Corte esclude la decisività della censura per la preclusione derivante dal giudicato.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2533 c.c. per sostenere l'interdipendenza tra rapporto associativo e di lavoro; la Corte non esamina nel merito perché la questione è coperta da giudicato.

  • art. 2533 c.c.

    Richiamato per affermare che la cessazione del rapporto associativo comporterebbe quella lavorativa; la doglianza è dichiarata inammissibile in quanto contrastante con il giudicato.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la responsabilità aggravata, precisando che l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente abuso del diritto di impugnare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando su un rapporto giuridico e sulla relativa pretesa di condanna si è formato giudicato esterno tra le stesse parti, nel successivo giudizio esecutivo o di opposizione non è più possibile rimettere in discussione l'esistenza del rapporto, la sua validità o i presupposti della condanna; il giudice può solo interpretare il contenuto precettivo del titolo se oggettivamente ambiguo.
  • La cessionaria di un complesso aziendale non può contestare in sede esecutiva un titolo fondato su un rapporto di lavoro e su un giudicato già formatosi tra cedente e lavoratore quando la questione della continuità del rapporto sia stata definitivamente decisa nel giudizio precedente.
  • L'opposizione a precetto fondato su sentenza passata in giudicato non consente di riesaminare il merito dell'accertamento posto a base del titolo, ma soltanto i profili esecutivi e, eventualmente, l'esatta quantificazione della somma dovuta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non comporta automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c.; occorre un accertamento specifico di uso improprio o abusivo del mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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