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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24619/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva disposto la sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico per un anno nei confronti di Roberto Sorge per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione). Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 270 c.p.p. per presunta inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nel procedimento n. 3627/2021, sostenendo l'assenza di collegamento sostanziale tra i procedimenti; 2) violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p. e in particolare che le dichiarazioni/intercettazioni di Vincenzo Stilla costituiscono chiamata in correità e manchino riscontri esterni; 3) illogicità e contraddittorietà nella qualificazione dell'atto contrario al dovere d'ufficio come oggetto del patto corruttivo; 4) carenza delle esigenze cautelari (anche per il tempo trascorso dai fatti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le intercettazioni del procedimento originario possono essere utilizzate per i reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite: il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non si applica se esiste un vincolo sostanziale di connessione e se rientrano i reati indicati dall'art. 266 c.p.p. La Corte ha inoltre chiarito che il contenuto delle intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità (art. 192, comma 3 c.p.p.) e può costituire prova diretta o indiziaria valutata con il libero convincimento motivato; ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria del reato di corruzione e sulle esigenze cautelari, escludendo vizi logici o violazioni di legge. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Rilevato come norma penale applicata al caso (corruzione); la Corte ha ritenuto sussistente, ai fini cautelari, un quadro indiziario sufficiente per la misura interdittiva in relazione a condotte di rivelazione di notizie riservate in un contesto corruttivo

  • art. 326 cod. pen.

    Riferita alla rivelazione del segreto d'ufficio: la Corte ha confermato che, rispetto a tale fattispecie, alcune intercettazioni non erano utilizzabili e che le sole dichiarazioni rese dal coindagato non costituivano riscontro sufficiente per la misura cautelare su quel capo

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Interpretato alla luce delle Sezioni Unite: il divieto di utilizzazione delle intercettazioni originarie non opera quando esista un vincolo sostanziale di connessione ex art. 12 c.p.p.; inoltre, per procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020 si applica il nuovo testo che ammette l'utilizzabilità per reati elencati nell'art. 266 c.p.p., tra cui la corruzione

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato come elenco di reati per cui l'utilizzo delle intercettazioni è ammesso; la Corte ha ritenuto che la corruzione rientri tra i reati per i quali le intercettazioni possono essere utilizzate se sussistono i presupposti

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Usato per qualificare il 'vincolo di connessione sostanziale' tra procedimenti: la nozione di "procedimento" è sostanziale e non vincolata alla formale iscrizione, per cui intercettazioni originariamente autorizzate per reati tributari/fallimentari possono essere utilizzate anche per reati connessi (es. corruzione)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che il contenuto delle intercettazioni non equivale alla chiamata in correità disciplinata dal comma 3; le intercettazioni possono costituire prova diretta o, se indiziarie, devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (comma 2) e la loro interpretazione resta rimessa al giudice di merito

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Rilevato nella fase del GIP che, con riferimento all'art. 326 cod. pen., non sussistevano i presupposti per la misura cautelare ai sensi dell'art. 280 c.p.p.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla qualificazione dell'atto oggetto del patto corruttivo; la Corte ha ritenuto la censura infondata e ha rilevato che il ricorrente confondeva profili diversi (utilizzabilità delle intercettazioni vs. oggetto materiale del patto corruttivo)

  • art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001

    Citato nell'originaria richiesta di misura cautelare (capo 4) relativa a falsificazione del foglio di servizio; trattasi di riferimento normativo in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità con ruolo pubblico

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere utilizzate anche in un altro procedimento se sussiste un vincolo sostanziale di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; la nozione di "procedimento" è sostanziale e non meramente formale
  • Il divieto previsto dall'art. 270 c.p.p. non opera automaticamente quando emerge una connessione sostanziale; dopo il 31/08/2020 è possibile utilizzare intercettazioni rilevanti per reati ricompresi nell'art. 266 c.p.p., inclusa la corruzione
  • Il contenuto di intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità: può costituire prova diretta o indiziaria e la sua valutazione è rimessa al giudice di merito, che deve motivare il libero convincimento in maniera non contraddittoria
  • Per disporre misure cautelari interdittive (es. sospensione dall'ufficio) è necessario un quadro di gravità indiziaria; elementi come pianificazione dell'incontro, falsificazione del foglio di servizio, e conversazioni che attestano "soffiate" possono concorrere a delineare tale quadro
  • Il trascorrere del tempo non esclude automaticamente le esigenze cautelari: se sussistono indizi di non occasionalità della relazione corruttiva e rischio di reiterazione, le esigenze cautelari possono essere ritenute sussistenti
  • Le valutazioni di credibilità e l'interpretazione del linguaggio intercettato sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria

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