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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30585/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'ufficio ha dichiarato decaduto il contribuente dal beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, relativo a un immobile sito in Roma, località Casalpalocco. In appello la decisione sfavorevole al contribuente è stata confermata sul rilievo che, al momento del nuovo acquisto, egli era già proprietario esclusivo di altro immobile nello stesso Comune, nel quale aveva anche trasferito volontariamente la residenza per un periodo significativo, immobile ritenuto idoneo ad abitazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con un primo motivo, violazione della norma agevolativa sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la non idoneità dell'altro immobile a soddisfare le esigenze abitative; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che spettasse all'ufficio provare l'idoneità dell'altro bene a soddisfare tali esigenze.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'agevolazione "prima casa" può essere negata quando il contribuente sia già titolare di un immobile nello stesso Comune che sia idoneo, anche sotto il profilo soggettivo, a soddisfare le esigenze abitative. Nel caso concreto, la doglianza del ricorrente mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito circa l'idoneità dell'immobile preposseduto, rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, nota II-bis, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "prepossidenza"; "casa di abitazione"; requisiti per la fruizione delle agevolazioni "prima casa"

    La mera titolarità di un altro immobile nel medesimo Comune costituisce ostacolo al beneficio se l'immobile è idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato; l'idoneità va valutata anche in concreto, non solo in astratto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che gravasse sull'ufficio l'onere di provare l'idoneità dell'altro immobile; la Corte non accoglie la censura perché la questione è stata ricondotta a una valutazione di merito già compiuta dai giudici di appello.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva dell'idoneità dell'immobile preposseduto; la censura è stata ritenuta inammissibile nella sostanza perché diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato con entrambi i motivi, ma la Corte osserva che le doglianze, pur formulate come violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la prepossidenza di un altro immobile nello stesso Comune ostacola il beneficio quando il bene sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente.
  • L'idoneità dell'immobile preposseduto va valutata sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche complessive rispetto alle esigenze dell'interessato.
  • Se la decisione di merito accerta in fatto l'idoneità dell'altro immobile a uso abitativo, il ricorso per cassazione che miri a contestare tale accertamento è inammissibile nella sostanza perché sollecita una rivalutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. non può essere utilmente invocata quando la censura, pur formalmente formulata come error in iudicando, tende in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio già svolto dal giudice di merito.

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