Cassazione Civile, Ordinanza n. 35840/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha ripreso a tassazione integralmente l’importo che una società aveva indicato in deduzione per il 2008 quale agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, in relazione all’acquisto di un impianto di selezione dei materiali provenienti dallo spazzamento stradale e di una pala gommata. Secondo l’Amministrazione, per determinare il costo deducibile occorreva considerare, in diminuzione dell’investimento, i vantaggi economici conseguenti all’investimento stesso, come i ricavi derivanti dalla rivendita degli inerti e i risparmi di spesa; la società aveva invece fruito dell’agevolazione senza operare tali detrazioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, riconoscendo l’agevolazione per l’impianto ma non per la pala gommata; in appello la CTR aveva accolto integralmente la posizione della società, annullando l’atto impositivo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso dal calcolo dell’investimento agevolabile i profitti operativi e i costi/risparmi operativi connessi ai macchinari, in contrasto con la disciplina interna coordinata con quella unionale sugli aiuti di Stato ambientali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato la disciplina della Tremonti ambiente, perché il calcolo dell’investimento agevolabile non può essere svolto in modo “globale”, ma secondo l’approccio incrementale e, secondo la normativa comunitaria richiamata dalla Corte, detraendo dai sovraccosti anche i profitti operativi e considerando i costi operativi nei primi cinque anni. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge sostanziale, contestando l’erronea applicazione della disciplina sull’agevolazione fiscale.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
La agevolazione Tremonti ambiente consente la detassazione degli investimenti ambientali, ma la loro quantificazione deve avvenire secondo l’approccio incrementale e nel rispetto dei criteri ricavabili dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
art. 6, comma 15, l. n. 388/2000
"Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali ... necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all'ambiente... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
L’investimento agevolabile coincide con il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessario alla tutela ambientale e va determinato con metodo incrementale.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
È richiamato nel testo come riferimento per la definizione delle attività d’impresa rilevanti nel regime agevolativo, senza che la decisione ne faccia un autonomo punto decisorio.
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 13
È menzionato solo con riferimento a un diverso giudizio estinto per definizione agevolata; non incide sulla decisione principale.
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, Comunicazione 2001/C 37/03, par. 37
I benefici per gli investimenti ambientali sono limitati ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.
Comunicazione 2008/C 82/01, Parte III, par. 3.1, punti 80 e 82
"I costi ammissibili ... sono calcolati in due fasi"; "i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo"
Per determinare i costi ammissibili occorre prima individuare i sovraccosti e poi detrarre i profitti operativi e aggiungere i costi operativi connessi nei primi cinque anni.
Massime di principio
- L’agevolazione per investimenti ambientali va determinata secondo un criterio incrementale e non mediante una mera presa in considerazione del costo complessivo del bene acquistato.
- Quando la disciplina interna richiama la nozione unionale di investimento ambientale, il calcolo dei costi ammissibili deve essere coordinato con la normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile ratione temporis.
- Il costo agevolabile non coincide necessariamente con il prezzo di acquisto del macchinario, ma con i sovraccosti effettivamente necessari per conseguire il livello di tutela ambientale richiesto.
- Nel calcolo dell’investimento agevolabile devono essere considerati, se emergono, i profitti operativi e i costi operativi connessi all’investimento, soprattutto quando il bene produce anche vantaggi economici diversi dalla sola finalità ambientale.
- La mera affermazione che l’investimento abbia finalità ambientale non basta: occorre verificare, in concreto, la corretta quantificazione dell’importo detassabile secondo i criteri normativi e unionali pertinenti.
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