Sentenza del 25/11/2025 n. 30850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, per il periodo d’imposta 2014, di Euro 8.175.667,34 corrisposti da BB S.p.A. alla consociata svizzera TRGR a titolo di fees/royalties. La società aveva applicato la ritenuta convenzionale del 5% prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera; l’Agenzia delle Entrate, ritenendo non dimostrati i requisiti per il regime convenzionale, aveva applicato la ritenuta ordinaria del 30% ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, accertando maggiori ritenute per Euro 2.043.917 e irrogando sanzioni per Euro 2.473.139. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della C.T.P. di Milano e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della C.T.R. della Lombardia, l’Agenzia ha proposto un unico motivo per violazione degli artt. 2697 c.c., 4, comma 5, e 12, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, nonché dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Ha contestato che l’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento e la solidità della società svizzera fossero sufficienti a dimostrare che TRGR fosse il beneficiario effettivo delle royalties, sostenendo che occorresse provare che i flussi non fossero trasferiti ad altre società del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale motivazione della sentenza d’appello: la C.T.R. aveva fondato la conclusione sull’effettiva operatività di TRGR, sulla sua solidità finanziaria risultante dal bilancio e dalla relazione, e sul numero dei dipendenti, elementi ritenuti idonei anche a escludere che fosse un soggetto interposto. L’Agenzia proponeva invece una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare un vizio di legittimità della decisione; la Cassazione non poteva quindi riesaminare quella valutazione fattuale. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a BB S.p.A. Euro 20.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché Euro 200 per spese vive. È stata inoltre dichiarata l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, art. 12, comma 2
La disposizione è richiamata in relazione all’applicazione dell’aliquota convenzionale sulle royalties e alla questione se il percettore svizzero sia il beneficiario effettivo. La Corte, tuttavia, non ne definisce nel merito i requisiti: dichiara inammissibile la censura dell’Agenzia perché diretta a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice d’appello.
La norma sull’onere della prova è stata invocata dall’Agenzia, ma la Cassazione non ne ha esaminato la violazione nel merito, dichiarando inammissibile il motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-ter
La disposizione è stata indicata dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un esame di merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 600, art. 25, comma 4
È la disposizione in base alla quale l’Ufficio aveva applicato la ritenuta ordinaria del 30% sulle somme corrisposte alla società svizzera, in luogo dell’aliquota convenzionale del 5%. La Cassazione non ha deciso nel merito quale aliquota fosse dovuta, poiché il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: una censura che propone una ricostruzione alternativa a quella del giudice di merito, senza individuare un effettivo vizio di legittimità, può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Contestare una ragione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione non è sufficiente a scalfirla.
- Nelle controversie sul beneficiario effettivo di royalties, l’operatività concreta, la consistenza finanziaria e il numero dei dipendenti del percettore possono essere valorizzati dal giudice di merito per valutare se si tratti di un soggetto effettivo o di un’interposta società. La decisione non stabilisce però che tali elementi siano sempre, da soli, sufficienti.
- La pronuncia non decide nel merito i requisiti sostanziali per applicare l’aliquota convenzionale né ripartisce definitivamente l’onere della prova: il rigetto deriva dall’inammissibilità del ricorso e non da una nuova valutazione della prova da parte della Cassazione.
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