Sentenza del 25/11/2025 n. 30852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Nel periodo d’imposta 2015 Refinitiv Italy S.p.A. aveva corrisposto alla consociata svizzera TRGR 8.829.449,73 euro a titolo di fees, applicando la ritenuta del 5% prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Svizzera. L’Agenzia, ritenendo non dimostrati i requisiti per l’aliquota convenzionale, aveva emesso un avviso di accertamento applicando la ritenuta ordinaria del 30% ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Dopo l’annullamento dell’avviso in primo grado e la conferma in appello, l’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso: omessa pronuncia sull’impugnazione; violazione della Convenzione, contestando che il certificato di residenza svizzero provasse anche la titolarità effettiva dei pagamenti; violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato l’autonomia di TRGR nella gestione dei flussi. La residenza fiscale svizzera di TRGR non era stata specificamente rimessa in discussione in Cassazione: la questione sostanziale devoluta era la sua qualità di effettiva beneficiaria delle royalties.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia: il termine ordinario semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 1° settembre 2023; la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dalla legge n. 197/2022 lo prorogava al 1° agosto 2024 e la sospensione feriale successiva portava la scadenza al 2 settembre 2024. Nel merito, il primo motivo è stato rigettato perché la sentenza d’appello aveva esaminato sia la residenza fiscale sia la titolarità effettiva dei pagamenti, valorizzando anche elementi diversi dal certificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la concreta ratio della decisione: la CGT di secondo grado aveva valutato struttura societaria, bilanci e consistenza patrimoniale di TRGR. Il terzo motivo è stato rigettato: tali elementi dimostravano una realtà economica operativa e funzionale, con centro decisionale in Svizzera, e consentivano di presumere che TRGR potesse decidere autonomamente la destinazione dei flussi; non era stata quindi addossata all’Agenzia la prova di un fatto negativo. È stato rigettato l’intero ricorso e resta fermo l’annullamento dell’avviso. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a Refinitiv Italy S.p.A. 20.000 euro per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA e 200 euro di spese vive. Escluso l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 199, legge n. 197/2022
Individuato così il termine di scadenza ordinario dell'impugnazione, rientrando esso nella forbice temporale indicata dall' art. 1 , comma 199, della legge n. 197 del 2022 (1/1/2023 - 31/10/2023), occorre applicare la sospensione "straordinaria" di undici mesi dall'1/9/2023, pervenendosi così all'1/8/2024.
La sospensione straordinaria di undici mesi va calcolata a partire dalla scadenza ordinaria del termine d’impugnazione, individuata tenendo già conto della sospensione feriale. Se il termine così prorogato ricade a sua volta nel periodo feriale, si applica anche la sospensione feriale ordinaria.
Legge n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini processuali)
Ne consegue che, essendo venuto a scadere, nel caso di specie, il termine per impugnare, considerata la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dall' art. 1 , comma 199, della legge n. 197 del 2022 , in data 1/8/2024, tale termine è rimasto sospeso fino all'1/9/2024 (recte, fino al 2/9/2024, cadendo l'1/9/2024 di domenica).
La sospensione feriale non si cumula con quella straordinaria quando il periodo feriale ricade interamente negli undici mesi, perché resta assorbita. Se invece la sospensione straordinaria termina durante il periodo feriale, quest’ultimo sospende ulteriormente il termine; la scadenza festiva è prorogata al giorno seguente non festivo.
Art. 12, commi 2 e 4, Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943/1978
La contribuente, inoltre, aveva dimostrato che i dati di bilancio della società svizzera erano sintomatici di una realtà economica operativa e pienamente funzionale, e dunque, in via presuntiva, in grado di decidere autonomamente sulla destinazione dei flussi di denaro costituiti dai pagamenti effettuati dalla contribuente medesima.
Per riconoscere il trattamento convenzionale sui pagamenti, la titolarità effettiva non dipende dal solo certificato di residenza: può essere accertata anche sulla base di elementi concreti relativi all’organizzazione, all’operatività e alla capacità decisionale della società destinataria. Nel caso deciso, tali elementi hanno sostenuto la conclusione che TRGR fosse l’effettiva beneficiaria.
Art. 2697 c.c.
La contribuente, inoltre, aveva dimostrato che i dati di bilancio della società svizzera erano sintomatici di una realtà economica operativa e pienamente funzionale, e dunque, in via presuntiva, in grado di decidere autonomamente sulla destinazione dei flussi di denaro costituiti dai pagamenti effettuati dalla contribuente medesima, con la conseguenza che non coglie nel segno la doglianza dell'Agenzia ricorrente secondo la quale la CGT-2 avrebbe deciso senza prove o illegittimamente addossando su di essa la prova negativa della qualità di TRGR come effettiva beneficiaria dei pagamenti della contribuente.
La contribuente deve fornire elementi a sostegno della titolarità effettiva; tale prova può essere anche presuntiva e basarsi su dati societari ed economici idonei a mostrare l’autonomia decisionale del destinatario. Non viola il riparto dell’onere probatorio una decisione che tragga da questi elementi la capacità della società di disporre dei pagamenti.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Al di là del poco chiaro passaggio contenuto nella parte motiva della sentenza impugnata, evidenziato dalla odierna ricorrente, deve rilevarsi che la sentenza d'appello non è affetta da minuspetizione, in quanto essa affronta sia la questione della residenza fiscale di TRGR sia quella della qualità, in capo ad essa, di effettiva beneficiaria delle royalties pagate dalla odierna contribuente.
Nel valutare se il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi su una questione devolutagli, occorre considerare la decisione nel suo complesso: non vi è omissione quando la sentenza affronta entrambe le questioni, anche se con motivazione non del tutto chiara.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte ha dato atto che, nel caso concreto, non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La prova della titolarità effettiva di royalties o altri pagamenti convenzionali non è necessariamente fornita dal solo certificato di residenza fiscale: possono essere decisivi l’effettiva organizzazione aziendale, la consistenza patrimoniale, i bilanci e l’esistenza di un centro decisionale autonomo.
- Quando il contribuente documenta una realtà economica operativa e la capacità del destinatario di decidere autonomamente sulla destinazione dei pagamenti, il giudice può desumerne in via presuntiva la qualità di beneficiario effettivo. La contestazione dell’Amministrazione deve confrontarsi con questi specifici elementi.
- In Cassazione, un motivo è inammissibile se non attacca la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contestare un’affermazione attribuita al giudice di primo grado se l’appello ha fondato la decisione anche su ulteriori elementi autonomi.
- Per calcolare un termine d’impugnazione soggetto sia a sospensione feriale sia a sospensione straordinaria, si individua prima la scadenza ordinaria considerando la sospensione feriale; si applica poi la sospensione straordinaria. Se quest’ultima termina nel periodo feriale, il termine resta ulteriormente sospeso fino alla ripresa.
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