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Sentenza

Sentenza del 25/11/2025 n. 30843 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento relativi ad annualità successive al 2013, impugnati dalla società, e gli effetti della definizione agevolata richiesta per una distinta lite relativa all’accertamento del 2013. Per quest’ultima lite, la CTP di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso con sentenza n. 3327/2018 del 18 luglio 2018; la CTR Lombardia l’aveva poi riformata con sentenza n. 1670/2019, depositata il 10 aprile 2019. Il 29 maggio 2019, prima che tale pronuncia divenisse definitiva, A.A. Srl aveva presentato domanda di definizione agevolata e pagato la prima rata, calcolata nella misura del 40% prevista per la soccombenza dell’Agenzia in primo grado. La CTR, decidendo gli appelli sulle tre annualità successive, aveva escluso la cessazione della materia del contendere perché riteneva tardiva la domanda e rilevante la sentenza d’appello. In Cassazione la società ha dedotto: (1) che, alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018, l’unica pronuncia non cautelare era quella di primo grado, sfavorevole all’Agenzia; (2) che gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non definitive; (3) che la sospensione del processo non è requisito necessario per definire la lite; (4) che per perfezionare la definizione bastavano domanda e pagamento tempestivo della prima rata, senza necessità di aver già saldato tutte le rate.

La decisione

La Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quarto, dichiarando assorbito il terzo. Ha accertato che il ricorso originario era stato notificato prima del 24 ottobre 2018, che a quella data l’unica pronuncia non cautelare era la sentenza CTP del 18 luglio 2018, e che domanda e prima rata erano state presentate e versate il 29 maggio 2019, entro il termine del 31 maggio. Poiché l’Agenzia non aveva notificato diniego entro il 31 luglio 2020, la definizione agevolata della lite sull’accertamento 2013 doveva ritenersi perfezionata e prevalente sulla sentenza d’appello del 2019, non ancora definitiva al momento rilevante. La Cassazione non ha però dichiarato direttamente cessata la materia del contendere nei giudizi sulle tre annualità successive: ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.G.T. di secondo grado della Lombardia, che dovrà valutare incidentalmente se l’estinzione della lite definita incida sui tre accertamenti, che non erano essi stessi oggetto di definizione agevolata. Al giudice di rinvio spetta anche liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado

    Per determinare la percentuale dovuta si considera l’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso esaminato, era la sentenza di primo grado, che aveva visto l’Agenzia parzialmente soccombente, e la società poteva quindi avvalersi della misura del 40%.

  • Art. 6, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    L’accesso alla definizione richiede che il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda, non vi sia una pronuncia definitiva. Una sentenza d’appello non ancora passata in giudicato non impedisce quindi, da sola, di presentare la domanda.

  • Art. 6, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

    La definizione si perfeziona con la presentazione tempestiva della domanda e il pagamento dell’importo dovuto oppure della prima rata entro il termine. Il pagamento integrale delle rate non è necessario per il perfezionamento, anche se il saldo integrale può rilevare per dichiarare la cessazione della materia del contendere al momento della decisione.

  • Art. 6, comma 8, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

    La definizione è riferita alla singola controversia relativa a ciascun atto impugnato, con domanda e versamento distinti. Perciò la definizione dell’accertamento relativo al 2013 non definisce automaticamente anche gli accertamenti relativi alle annualità successive, pur potendo il giudice valutare se la sua estinzione abbia incidenza su quei giudizi.

  • Art. 6, comma 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Quando la definizione è perfezionata e ricorrono i requisiti di legge, i suoi effetti prevalgono sulle pronunce non definitive secondo il criterio temporale stabilito dalla norma. Nel caso concreto, la definizione della lite sull’accertamento 2013 ha prevalso sulla sentenza d’appello del 10 aprile 2019, non definitiva alla data rilevante.

  • Art. 6, comma 12, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020

    Il diniego deve essere notificato entro il termine previsto. Nel caso esaminato, l’assenza di diniego entro il 31 luglio 2020, insieme alla domanda e al pagamento tempestivi, imponeva di ritenere perfezionata la definizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto tre di tali censure e dichiarato assorbita la restante.

Massime di principio

  • Per verificare l’ammissibilità della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. 119/2018, occorre controllare che il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda, il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva.
  • La percentuale dovuta si individua guardando alla pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, non a una successiva decisione d’appello.
  • La domanda tempestiva e il pagamento della prima rata entro il termine perfezionano la definizione; il mancato pagamento integrale delle rate non ne impedisce il perfezionamento, pur potendo incidere sulla possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La definizione perfezionata prevale sulle pronunce non passate in giudicato secondo il regime temporale stabilito dalla norma. La mancata notifica del diniego entro il termine previsto può comportare che la definizione sia ritenuta perfezionata.
  • La definizione è autonoma per ciascun atto impugnato: definire una controversia non estingue automaticamente quelle relative ad altri atti o annualità. Il giudice può tuttavia valutare incidentalmente se l’estinzione della lite definita abbia effetti sui giudizi connessi.

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