Sentenza del 25/11/2025 n. 30845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero della terza rata, pari a 4.923,74 euro secondo la comunicazione di irregolarità, dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle azioni della AA Spa detenute dal contribuente al 1° gennaio 2005; la successiva cartella chiedeva 4.314 euro, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva inoltre chiesto il rimborso delle prime due rate già pagate. Sosteneva che l’affrancamento, al 1° gennaio 2008, delle quote della AA Srl ricevute in seguito alla scissione parziale e alla trasformazione della AA Spa riguardasse lo stesso patrimonio e rendesse ingiustificato il pagamento della terza rata, oltre a comportare il diritto al rimborso delle prime due. Con l’unico motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001, dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002, dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 163 TUIR.
La decisione
La CTP di Modena aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: la CTR aveva rilevato che non era stata provata l’identità tra il patrimonio netto della Spa rivalutata e quello della Srl risultante dalla scissione; inoltre, non coincidevano le percentuali di capitale detenute dal contribuente nelle due società. L’inammissibilità ha assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale. Escluso l’ulteriore contributo per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto. Nel caso deciso, non sussistono invece i presupposti per l’ulteriore contributo relativo al ricorso incidentale condizionato.
Massime di principio
- Chi invoca l’identità economica tra partecipazioni o patrimoni appartenenti a società coinvolte in una scissione e in una successiva trasformazione deve fornire prova concreta di tale identità; la sola continuità economica affermata dal contribuente non basta.
- Per sostenere che una seconda operazione di affrancamento escluda il pagamento di rate ancora dovute o dia diritto al rimborso di quelle già versate, occorre dimostrare che le partecipazioni e i valori economici siano effettivamente coincidenti. Differenze nelle percentuali di capitale detenute possono contrastare questa tesi.
- La Cassazione non riesamina una conclusione di merito sulla mancata prova dei fatti quando il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità; nel caso concreto la pretesa tributaria e il mancato rimborso non sono stati riesaminati nel merito.
- Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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