Cassazione Civile, Ordinanza n. 00759/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per riprese relative all'anno d'imposta 2005, fondato su indagini finanziarie svolte sui conti correnti intestati al contribuente e al figlio. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello davanti alla CTR Liguria, che aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione; emerge solo che la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie, anche in presenza di contabilità formalmente regolare e valorizzando il rapporto di filiazione per riferire al contribuente operazioni del conto del figlio. Successivamente, entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e pagamento del dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e del correlato pagamento. Ha inoltre precisato che, per effetto della disciplina richiamata e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
la definizione agevolata con pagamento del dovuto determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
in caso di cessazione della materia del contendere, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione sanzionatoria/eccezionale da interpretare restrittivamente.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporti il pagamento del dovuto può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
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