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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31678/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per evasione di Ires, Irap e Iva relativo al periodo d’imposta 2011, notificato alla contribuente quale amministratrice unica di una società a responsabilità limitata. L’Ufficio contestava alla persona fisica di avere concorso nella violazione tributaria della società, in relazione a omessa dichiarazione e omesso versamento delle imposte, all’esito di accertamenti che avevano evidenziato una sede legale estera ritenuta fittizia. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR invece aveva accolto l’appello, ritenendo non applicabile la regola che pone le sanzioni a carico della persona fisica quando la società con personalità giuridica sia mera schermatura. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.lgs. n. 472/1997, 7 del d.l. n. 269/2003, 2727, 2729 e 2697 c.c., oltre all’art. 115 c.p.c., per avere la CTR escluso la responsabilità dell’amministratrice senza verificare se ella fosse l’effettiva beneficiaria delle violazioni; omesso esame di fatti decisivi, per non aver considerato gli elementi probatori raccolti dall’Ufficio sulla costituzione artificiosa della società e sui flussi finanziari verso l’amministratrice e i familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la regola dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che imputa le sanzioni alla sola persona giuridica, opera solo quando la violazione sia stata commessa dal rappresentante o amministratore nell’interesse e a vantaggio della società, quale effettiva beneficiaria. Quando invece l’amministratore agisca nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come schermo o paravento, si riespande il principio generale di responsabilità personale dell’autore della violazione. La CTR, secondo la Cassazione, ha erroneamente escluso la responsabilità concorrente dell’amministratrice limitandosi a valorizzare la reale operatività della società e la natura non di cartiera, senza esaminare gli elementi indiziari sui bonifici e sui prelievi in favore della famiglia, che potevano dimostrare un utilizzo personale e strumentale della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    "concorrente con la società"

    Richiamato come base della contestazione di concorso nella violazione tributaria, ma ritenuto operante solo nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale sulle sanzioni delle società con personalità giuridica.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La deroga al principio di responsabilità personale vale solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a vantaggio della società; non opera se la società è usata come schermo per interessi esclusivamente personali dell’autore della violazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione"

    È il principio generale di responsabilità personale dell’autore dell’illecito tributario, ripristinato quando non ricorrano i presupposti della deroga dell’art. 7 d.l. n. 269/2003.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    "nell'interesse" della società

    È richiamato in chiave sistematica e a contrariis: la responsabilità della società presuppone che la violazione sia stata commessa nell’interesse sociale; se l’interesse è esclusivamente personale, non opera la logica della riferibilità della sanzione alla società.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione degli indizi offerti dall’Ufficio sulla fittizietà della struttura societaria e sui vantaggi personali derivanti dalle operazioni finanziarie.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova presuntiva degli elementi fattuali che potevano dimostrare l’effettivo beneficiario delle violazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’interesse personale o sociale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per il procedimento camerale di trattazione.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la regola della riferibilità della sanzione alla persona giuridica opera soltanto se la violazione è stata commessa dal rappresentante o amministratore nell’interesse e a vantaggio dell’ente, quale effettivo beneficiario dell’illecito.
  • Se il rappresentante o amministratore utilizza la società come mero schermo per perseguire un esclusivo interesse personale, non si applica la deroga dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e torna a valere il principio di responsabilità personale dell’autore della violazione.
  • La natura non fittizia o la reale operatività della società non escludono di per sé che l’ente sia stato strumentalmente impiegato per vantaggi personali; occorre accertare in concreto chi sia il reale beneficiario delle violazioni.
  • Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi indiziari rilevanti, anche i flussi finanziari e le movimentazioni verso i conti personali dei soggetti coinvolti, quando essi siano indicati dall’Ufficio come prova del beneficio esclusivamente personale.
  • In presenza di una censura che deduca l’erronea esclusione della responsabilità personale, è decisivo accertare se la condotta sia stata posta in essere nell’interesse sociale oppure in un interesse esclusivo e diverso da quello della società.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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