Cassazione Civile, Ordinanza n. 33752/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, in precedenza, aveva rigettato il ricorso contro la sentenza di appello. La controversia originaria riguardava la richiesta di essere autorizzata a realizzare un muro di cinta lungo la linea di confine con la proprietà delle controparti, ai sensi dell'art. 886 c.c. Nel ricorso per revocazione si deduceva che anche le controparti avevano chiesto l'accertamento del diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe, sicché il rigetto del ricorso per cassazione avrebbe trascurato le istanze di tutti i contendenti. Prima della decisione sul merito della revocazione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della ricorrente. Poiché le intimate non si erano costituite, non è stata ritenuta necessaria la notifica o comunicazione dell'atto di rinuncia. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte non ha pronunciato condanna alle spese e ha escluso, per effetto della rinuncia, anche l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per revocazione e per la valutazione preliminare di inammissibilità.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione e per la proposta del relatore di inammissibilità.
richiamato per gli effetti della rinuncia al ricorso e per l'esclusione della condanna alle spese in assenza di costituzione degli intimati.
richiamato per gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha affermato che l'obbligo di versare l'ulteriore importo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
norma sostanziale evocata nel giudizio originario come base della domanda di autorizzazione a costruire un muro di cinta sul confine.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, precludendo l'esame del merito dell'impugnazione.
- Quando la parte intimata non si è costituita, l'atto di rinuncia non richiede notificazione o comunicazione alle controparti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a condanna alle spese del giudizio di cassazione in assenza di parti costituite.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- La revocazione di un'ordinanza di cassazione segue il rito camerale previsto dagli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., con preventiva valutazione dell'ammissibilità da parte del relatore.
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