Cassazione Penale, Sentenza n. 37184/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Asti, con sentenza del 10 settembre 2024 resa in giudizio abbreviato, per ventisette episodi contestati ai sensi degli artt. 81, secondo comma, 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, relativi ad acquisti di eroina e cocaina destinati alla vendita e a cessioni; alcuni episodi erano stati esclusi e, per la continuazione e la riduzione per il rito, era stata inflitta la pena di sei anni di reclusione ed euro 30.000 di multa. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 4234/2025 del 12 novembre 2025, aveva assolto l’imputato dagli episodi 4 e 5, riqualificato i restanti fatti come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio motivazionale, contestando la sufficienza degli indizi ricavati da conversazioni telefoniche intercettate, senza sequestro della droga (cosiddetta “droga parlata”), per gli episodi 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21 e 25; ha sostenuto, in particolare, che le conversazioni e la loro successione temporale non dimostrassero univocamente gli acquisti o le cessioni, e che per l’episodio 9 risultasse persino il mancato incontro con il fornitore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 99, quarto comma, c.p. e contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della recidiva, lamentando che fossero stati valorizzati precedenti risalenti e, al contempo, affermata la continuità con le precedenti violazioni. Con il terzo motivo ha censurato la determinazione della pena base, fissata in tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 7.400 di multa, e degli aumenti per la continuazione, in assenza di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente agli episodi 2, 3, 8, 9, 14 e 16 del capo C). Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d’appello perché, in assenza di sequestro della sostanza e sulla base di conversazioni intercettate scarne o criptiche, non erano stati illustrati elementi dotati di adeguata forza dimostrativa circa il coinvolgimento dell’imputato nei singoli fatti; per l’episodio 9, inoltre, la ricostruzione riportata indicava che l’imputato non aveva trovato la persona attesa, mentre la sentenza affermava ugualmente l’acquisto. Ha precisato che il richiamo alla mancata prospettazione difensiva di spiegazioni alternative non può invertire l’onere della prova e presuppone che l’accusa abbia già dimostrato un elemento essenziale del reato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per gli episodi residui censurati, compreso l’episodio 6, poiché le doglianze sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e, per tali episodi, la motivazione era stata ritenuta logica e più articolata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la censura non individuava una contraddizione motivazionale in senso tecnico né dimostrava violazione dell’art. 99 c.p.; la Corte ha rilevato la sussistenza del presupposto formale dell’anteriorità dell’irrevocabilità delle precedenti condanne rispetto ai nuovi reati. Il terzo motivo è stato accolto: la pena base era stata fissata senza motivazione specifica, benché non prossima al minimo, e la Corte d’appello non aveva spiegato i criteri di commisurazione e gli aumenti per continuazione. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per un nuovo giudizio sulla responsabilità relativa agli episodi 2, 3, 8, 9, 14 e 16 e, in ogni caso, per una nuova determinazione della pena che corregga le carenze motivazionali rilevate. Il rinvio comporta che la responsabilità per tali episodi non è definitiva; resta ferma la statuizione di annullamento e la necessità di rideterminare la pena.
Norme richiamate
La menzionata regola di giudizio assume, poi, contorni di ancora maggior rigore quando si procede in materia di stupefacenti e gli indizi a carico di un soggetto siano rappresentati da mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata).
Nei procedimenti per stupefacenti fondati sulla cosiddetta droga parlata, l’affermazione di responsabilità richiede una valutazione particolarmente rigorosa degli indizi e una motivazione che dimostri la riconducibilità dei singoli fatti all’imputato.
In questo caso, infatti, la valutazione degli indizi, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote.
Gli indizi costituiti da conversazioni intercettate senza sequestro della sostanza devono essere valutati con particolare rigore; tra ricostruzioni alternative, la condanna è possibile solo se quella accusatoria è sorretta da prova dotata di elevata credibilità razionale e supera il ragionevole dubbio.
Ed invero, la regola di giudizio cristallizzata all’art. 533, comma 1 cod. proc. pen. dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
La condanna è consentita quando le alternative alla ricostruzione accusatoria siano soltanto possibilità remote e prive di riscontro concreto; il giudice deve verificare dialetticamente l’ipotesi accusatoria e confrontarla con eventuali alternative razionali e plausibili.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è dunque solo quella evidente, avendo l'indagine che può compiere la Corte sulle giustificazioni della decisione impugnata un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità limitarsi a riscontrare, per espressa volontà del legislatore, l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale riguarda l’esistenza e la coerenza logica dell’apparato argomentativo e non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
La sentenza impugnata annulla con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di torino.
La norma è indicata nella contestazione della continuazione; la Corte dispone che in sede di rinvio sia nuovamente determinata la pena, correggendo le carenze motivazionali anche in relazione agli aumenti per continuazione.
Sussiste peraltro il presupposto formale per la applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen.dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.
Ai fini del presupposto formale della recidiva, la precedente condanna deve essere divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato.
In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, mentre l’obbligo di motivazione si attenua nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Quanto più la pena si discosta dal minimo edittale, tanto più la motivazione deve indicare quali criteri dell’art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti; per una pena prossima al minimo è sufficiente anche un richiamo al criterio di adeguatezza.
Massime di principio
- Quando l’accusa in materia di stupefacenti si fonda esclusivamente su conversazioni intercettate e non vi è sequestro della sostanza (cosiddetta droga parlata), gli indizi devono essere valutati con particolare rigore e la motivazione deve spiegare in modo concreto come le conversazioni dimostrino il coinvolgimento dell’imputato nel singolo episodio.
- Per condannare in presenza di più ipotesi ricostruttive, l’ipotesi accusatoria deve superare il ragionevole dubbio; le alternative possono essere escluse solo quando siano remote e prive di riscontro nelle emergenze processuali.
- L’assenza di spiegazioni alternative offerte dalla difesa non può colmare la mancanza di prova dell’accusa né determinare un’inversione dell’onere probatorio; il rilievo della mancata confutazione difensiva presuppone che sia già stata acquisita prova di un elemento essenziale del reato.
- Nel ricorso per cassazione, l’illogicità motivazionale rilevante deve essere evidente e va verificata sulla coerenza interna della decisione, senza rivalutare il materiale probatorio o sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa lettura.
- La recidiva presuppone, sul piano formale, che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato.
- Nella determinazione della pena, una pena sensibilmente superiore al minimo edittale richiede una motivazione tanto più puntuale, con indicazione dei criteri dell’art. 133 c.p. concretamente valorizzati; la medesima esigenza riguarda la spiegazione degli aumenti per continuazione.
Come è indicizzato
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