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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09112/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per l'esecuzione di una precedente sentenza che aveva condannato il debitore a ripristinare il possesso di una servitù di passaggio, rimuovendo la catena che impediva il transito e ogni altro ostacolo. Il debitore propose opposizione deducendo che, nel corso della precedente esecuzione, i creditori avevano già ottenuto l'immissione in possesso e che un secondo precetto, fondato sul medesimo titolo, era quindi illegittimo; sosteneva inoltre che il titolo non si estendesse a ostacoli amovibili e che alcune questioni fossero state omesse dai giudici di merito. La Corte d'appello, ribaltando il primo grado, rigettò l'opposizione. In cassazione il ricorrente articolò sei motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 101 c.p.c. per asserita inidoneità dell'appello e lesione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretesa mancata considerazione dell'effetto devolutivo e per omessa pronuncia sulle domande riproposte; 3) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per omessa pronuncia sul fatto estintivo dell'avvenuta esecuzione; 4) violazione dell'art. 608 c.p.c. perché l'esecuzione pregressa avrebbe esaurito il diritto nascente dal titolo; 5) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. perché il verbale di immissione in possesso attesterebbe che le catene erano amovibili; 6) omesso esame dell'intervenuta immissione nel possesso e necessità di un nuovo ricorso possessorio per il successivo preteso spoglio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e perché mirava a un riesame di fatto dell'atto di appello, non consentito in cassazione. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le doglianze, correttamente qualificandole come censure attinenti alla formazione del titolo e dunque non proponibili in opposizione all'esecuzione; inoltre ha affermato che il titolo esecutivo non perde efficacia per la sola intervenuta immissione in possesso, salvo che sia stata eseguita la condanna nei limiti in cui essa era stata concepita. Sono stati dichiarati infondati anche il quarto e il sesto motivo: l'eventuale pregressa esecuzione non esauriva il comando contenuto nella sentenza, che comprendeva la rimozione di ogni impedimento al transito, sicché restava consentita l'eliminazione coattiva di ulteriori ostacoli incontrati in sede esecutiva. Infondato anche il quinto motivo, perché la Corte d'appello aveva ritenuto non pacifico il carattere amovibile della catena e aveva valutato liberamente le risultanze fotografiche e le contestazioni, senza essere vincolata al verbale richiamato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere motivi specifici; la doglianza che non ne consenta la verifica in cassazione è inammissibile se priva di specificità e di adeguata trascrizione del contenuto dell'atto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedurre una pretesa lesione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque deciso le questioni, anche ricondotte nell'alveo della formazione del titolo e non dell'opposizione esecutiva.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni riproposte devono essere effettivamente esaminate; nel caso, la Corte ha ritenuto che ciò sia avvenuto quanto alle doglianze rilevanti.

  • art. 608 c.p.c.

    La preclusione per esaurimento dell'esecuzione del titolo non opera quando il comando contenuto nella sentenza è ampio e comprende la rimozione di ogni impedimento al transito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valutare liberamente le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, ove non vi siano prove legali che impongano un diverso esito.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa fede fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non impedisce al giudice di ritenere non pacifico o controverso il carattere materiale del bene descritto alla luce di ulteriori elementi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; la carenza comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo che denunci vizi dell'appello è inammissibile se non consente di verificare, con adeguata specificità e indicazione degli atti, il contenuto dell'impugnazione di merito.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso la questione, sia pure qualificandola come attinente alla formazione del titolo e quindi non proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
  • L'intervenuta esecuzione spontanea o l'immissione in possesso non esaurisce necessariamente l'efficacia del titolo esecutivo se il comando giudiziale è formulato in modo ampio e comprende la rimozione di ogni ostacolo al transito o al possesso.
  • Il verbale dell'ufficiale giudiziario fa fede nei limiti dell'art. 2700 c.c., ma il giudice può ritenere non decisivo il dato se permangono contestazioni e altri elementi probatori incompatibili con una ricostruzione pacifica dei fatti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'atto di appello, quando la censura si risolva in una diversa lettura del fatto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoProveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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