Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da alcuni creditori per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, della costituzione di un fondo patrimoniale effettuata da due coniugi nel 2003. I creditori deducevano che l'atto fosse pregiudizievole delle loro ragioni, poiché compiuto dopo l'insorgenza dei rapporti da cui era derivato il loro credito. I coniugi si difendevano sostenendo che non vi fosse stata una nuova costituzione del fondo nel 2003, ma solo la sostituzione del bene già vincolato dal 1999, in esecuzione di un'autorizzazione del giudice tutelare alla vendita della precedente casa familiare e al reimpiego del ricavato in altro immobile da destinare alla famiglia. Con il ricorso per cassazione denunciarono, in sintesi: 1) violazione degli artt. 167, 171 e 2903 c.c., sostenendo che il vincolo patrimoniale fosse unitario e risalisse al 1999, con conseguente prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare dell'eventus damni e del consilium fraudis / scientia damni, perché il nuovo conferimento sarebbe stato mera esecuzione di un provvedimento del giudice tutelare e non avrebbe ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero gli oneri di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano indicato con precisione dove e quando il provvedimento del giudice tutelare fosse stato prodotto in giudizio, né avevano riportato adeguatamente il contenuto degli atti richiamati. Inoltre, le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito, attività non rivalutabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli oneri sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il fondo patrimoniale originario non si fosse mai interrotto e che il successivo atto fosse solo una sostituzione del bene vincolato.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del fondo patrimoniale e alla continuità del vincolo.
Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, decorrente dal 1999 secondo la tesi dei ricorrenti.
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria; la Corte di merito aveva ritenuto integrati i relativi presupposti, mentre la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti e del loro collocamento processuale.
I riferimenti agli atti e documenti richiamati nel ricorso devono consentirne l'identificazione nella fase di merito in cui siano stati prodotti o formati.
La Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Indica la forma della decisione di appello richiamata nel provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi invoca un documento o un atto processuale deve indicarne con precisione il contenuto essenziale e la collocazione nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo immediato della decisività della censura.
- Non è ammissibile in cassazione una doglianza che, pur formulata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Nei giudizi di revocatoria, le censure relative all'eventus damni e al consilium fraudis non possono essere esaminate in sede di legittimità se richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio non devoluta alla Corte.
- Quando si deduce la continuità di un vincolo patrimoniale o la natura meramente sostitutiva di un atto dispositivo, il ricorrente deve specificare e produrre puntualmente il provvedimento o gli atti su cui fonda tale tesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →