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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32342/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/12/2022 che ha rigettato l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'esistenza di una "contestazione a catena": ha sostenuto che la custodia cautelare applicata il 7/11/2022 doveva essere considerata retrodatata al precedente titolo custodiale emesso il 23/9/2020 (arresto del 21/9/2020), con conseguente decorrenza dei termini cautelari da quella data e quindi maturazione del termine massimo di fase (art. 303 c.1 lett. a) n.3 cod.proc.pen.). Ha inoltre censurato che il Tribunale nel motivare non abbia riportato in dispositivo l'esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis 1 c.p., con effetti sulla valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla contestazione a catena il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato la desumibilità, dagli atti allora in possesso dell'autoritaà giudiziaria, di gravi indizi di associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 già alla data del primo provvedimento custodiale; la prima informativa del 22/9/2020 riguardante l'episodio del 21/9/2020 non conteneva elementi idonei a desumere la struttura associativa, la quale emerge solo dall'informativa definitiva del 17/9/2021, successiva al rinvio a giudizio del 18/3/2021. Quanto alla censura sull'omessa trasposizione in dispositivo dell'esclusione dell'aggravante 416 bis 1, la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata alla luce dell'ordinanza di correzione per errore materiale del 27/2/2023 che ha escluso tale aggravante. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che gli elementi probatori atti a provare una struttura associativa ai sensi di tale norma non fossero desumibili dagli atti anteriori al primo provvedimento custodiale

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 1, lett. b)

    Aggravante relativa all'uso di armi o circostanze particolari; citata nella contestazione originaria ma in parte esclusa in sede successiva

  • Codice penale, art. 416 bis (e art. 416 bis 1)

    Associazione di tipo mafioso; l'art. 416 bis 1 è stato inizialmente richiamato ma successivamente escluso con ordinanza di correzione dell'errore materiale

  • Codice di procedura penale, art. 297

    Disciplina sulla contestazione a catena e sulla retrodatazione della decorrenza della misura cautelare: la Corte richiama che per applicare la retrodatazione occorre provare la connessione qualificata e la desumibilità degli elementi per la seconda contestazione al momento del primo provvedimento

  • Codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lett. a) n. 3

    Termine massimo della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari (un anno per talune ipotesi): il ricorrente ha invocato il decorso di tale termine con riferimento alla retrodatazione, ma la Corte ha escluso la retrodatazione stessa

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. a) e c)

    Presupposti per l'applicazione della custodia cautelare (esigenze cautelari): la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari risultassero comunque comprovate dagli elementi indicati

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme processuali e valutazione della prova; i motivi proposti sono stati ritenuti infondati

  • Codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. b) e c)

    Riferimento normativo utilizzato nella giustificazione della connessione tra reati ai fini della contestazione a catena; la Corte richiede prova della connessione qualificata

  • Costituzione, art. 13

    Tutela della libertà personale; richiamata dal ricorrente nella contestazione dei termini della custodia, ma non ritenuta violata alla luce della mancata retrodatazione

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Riferimento alle esigenze cautelari e al contenuto del provvedimento: citato tra le norme attinenti alla discussione sulle ragioni della custodia

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia ("contestazione a catena") il soggetto che la invoca ha l'onere di provare sia la connessione qualificata tra le imputazioni sia la desumibilità, dagli atti in possesso al momento del primo provvedimento, dei gravi indizi relativi alla seconda contestazione
  • La mera esistenza di un precedente arresto o di un successivo rinvio a giudizio non è sufficiente: occorrono atti investigativi contemporanei al primo titolo custodiale da cui si possano trarre, anche in via di mera desumibilità, elementi idonei a far ritenere già all'epoca l'esistenza della struttura associativa
  • Le valutazioni sul punto sono eminentemente di merito e di fatto; la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o contraddittoria rispetto ai principi giuridici consolidati
  • La correzione di un errore materiale che esclude un'aggravante (es. art. 416 bis 1) può rendere manifestamente infondato un motivo che si fondava su quell'aggravante, ma non incide automaticamente sulla fondatezza della misura cautelare se le esigenze cautelari sono comunque motivate
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale documentare cronologicamente gli atti investigativi: date e contenuti delle informative e dei sequestri sono determinanti per stabilire la "desumibilità" degli indizi e l'eventuale decorrenza dei termini cautelari

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