Cassazione Penale, Ordinanza n. 26861/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna per violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011, per avere circolato alla guida di un'autovettura pur essendo sottoposto a sorveglianza speciale e con patente revocata da decreto prefettizio. In cassazione, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 c.p. e la mancata considerazione della prescrizione del reato, che si assumeva già maturata prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la prescrizione non era maturata anteriormente alla sentenza impugnata, dovendosi considerare la sospensione del corso della prescrizione determinata sia dall'adesione del difensore all'astensione di categoria sia dall'applicazione della disciplina cd. "legge Orlando". Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per la condotta di circolazione alla guida nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione e la revoca della patente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.
Norma richiamata dalla Corte per affermare che il corso della prescrizione era sospeso nel periodo rilevante, con conseguente mancata maturazione del termine estintivo prima della decisione impugnata.
È richiamata come fonte del testo dell'art. 159 c.p. applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalle Sezioni Unite.
Richiamata nel passaggio sulle successive modifiche normative che non hanno avuto effetti retroattivi tali da incidere sulla disciplina applicabile al caso.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata nel passaggio sulle successive modifiche normative che non hanno avuto effetti retroattivi tali da incidere sulla disciplina applicabile al caso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da profili di colpa.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
Principio decisivo per escludere la maturazione della prescrizione, in quanto la sospensione del corso della stessa doveva essere computata secondo la disciplina temporale indicata dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di estinzione del reato per prescrizione è inammissibile se presuppone il mancato computo di periodi di sospensione del corso della prescrizione che risultano applicabili al caso concreto.
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nella disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, continua a operare per i reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, secondo il criterio temporale chiarito dalle Sezioni Unite.
- Ai fini della verifica della prescrizione deve considerarsi anche la sospensione derivante dall'adesione del difensore all'astensione di categoria, se rilevante nel caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause di esclusione della colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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