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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15428/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello per: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità delle registrazioni manuali di ingresso presso la palestra (sostenendo che dette registrazioni erano interne, soggette a inserimenti manuali e non certificative); (ii) insufficienza della prova del danno economico, in quanto l'imputata avrebbe avuto un consistente monte-ore a credito e un sistema di compensazione oraria; (iii) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. per mancata pronuncia sull'elemento soggettivo (dolo) e sulle deduzioni difensive; (iv) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sull'indicazione dei singoli aumenti per continuazione interna/esterna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure in realtà chiedevano una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità) e non hanno dimostrato un palese travisamento della prova o un vizio di motivazione tale da giustificarne l'annullamento. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità delle registrazioni manuali della palestra anche alla luce delle sedi osservative e dei controlli; ha ritenuto provato il dolo per la serialità degli allontanamenti e per comportamenti incompatibili con la mera dimenticanza; ha affermato che la sussistenza del danno non è indispensabile per il reato di falsa attestazione di presenza del pubblico dipendente quando l'alterazione incide sull'organizzazione dell'ente e sul rapporto fiduciario; ha dichiarato legittima la determinazione della pena da parte del giudice di merito (pena commisurata e non frutto di arbitrio). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma (euro 3.000) a favore della cassa indicata nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    art. 192, comma 2, codice di rito

    Richiamata dalla difesa in relazione all'interpretazione delle dichiarazioni della teste; la Corte ha ritenuto che non sussista travisamento della prova perché la valutazione del contenuto probatorio delle dichiarazioni rientra nel merito e non appare contraddittoria rispetto al senso intrinseco delle stesse

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per la presunta omissione di risposta alle censure sul dolo: la Corte ha ritenuto che, alla luce della valutazione complessiva delle risultanze e della 'doppia conforme', non vi sia violazione dell'obbligo motivazionale previsto dalla norma

  • art. 548 c.p.p. (n.t.)

    art. 548 c.p.p., comma 2 (richiamato nel testo)

    Riferito alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello: la Corte ha affermato che la mancata notifica ad un difensore non viziava la sentenza ma sospendeva il decorso del termine per impugnare, consentendo al difensore di proporre motivi autonomi dal momento in cui veniva a conoscenza del deposito

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-quinquies

    art. 55-quinquies, d.lgs. 30/03/2001, n. 165

    Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di reato più grave; la Corte ha richiamato la misura edittale e la corretta applicazione dei parametri sanzionatori per il reato principale

  • art. 132 cod. pen.

    Principi di individualizzazione della pena: la Corte ha ribadito che la determinazione della pena spetta al giudice di merito e che la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione salvo vizio di arbitrio o illogicità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione espressa dal giudice di merito e proporzionata alla entità degli aumenti, considerata modesta

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sul pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: per ottenere annullamento occorre dimostrare un palese travisamento della prova o un vizio di motivazione manifesto e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti
  • Le registrazioni manuali interne (es. segnature di ingressi in palestre) possono avere valore probatorio se la loro attendibilità non è resa implausibile da elementi concreti; la corte può dar loro pari valore rispetto a registrazioni elettroniche se non emergono motivi per ritenere falsificazione
  • La serialità di comportamenti incompatibili con la mera dimenticanza (uscite non timbrate, rientri con timbrature rapidissime, ripetuti allontanamenti) conforta la sussistenza del dolo e ostacola la qualificazione come errore o dimenticanza
  • Nel caso di false attestazioni di presenza da parte di un pubblico dipendente, l'integrazione del reato di truffa aggravata può essere ritenuta anche senza prova di un danno economico diretto, quando l'alterazione incide sull'organizzazione dell'ente e sul rapporto fiduciario
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza a un difensore non invalida la decisione, ma sospende il decorso del termine per l'impugnazione nei confronti di quel difensore; il difensore, una volta venuto a conoscenza, può proporre autonomi motivi di impugnazione
  • La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti per continuazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se sussiste arbitrio, illogicità o mancata osservanza dei principi di proporzionalità

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