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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48568/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello del Procuratore della Repubblica contro il rigetto, operato dal GIP, della richiesta di misura cautelare in carcere. I fatti contestati sono relativi a una spedizione armata del 6 aprile 2021 a Boscoreale: uso di armi illegalmente detenute, minacce e spari contro persone, un'autovettura e un'abitazione, condotte ritenute idonee a suscitare timore nell'opinione pubblica e a manifestare il metodo mafioso per il controllo del territorio. Perrella è imputato per porto e detenzione illegale di due armi e per il reato previsto dall'art. 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, tutti aggravati dall'art. 416-bis c.p.; De Maria per il porto illegale e per il reato previsto dall'art. 6, con aggravante 416-bis per il primo capo. I ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) censura sulla valutazione dei tabulati telefonici e sull'identificazione di Perrella; (2) contestazione della configurabilità dell'art. 6 L. 895/1967; (3) contestazione dell'accertamento della presenza di due armi (una sarebbe una replica); (4) doglianza sulla sussistenza dell'aggravante 416-bis; (5) mancata attualità delle esigenze cautelari (incensuratezza di Perrella e precedente custodia su De Maria).

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi in tutte le parti e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto che: le spiegazioni del Tribunale sui tabulati telefonici e sulla valutazione complessiva (modi e tempi dei contatti, conversazioni intercettate, elementi indiziari convergenti e valutazione del giubbotto insieme ad altri elementi) risultano persuasive e non viziavano la decisione; l'art. 6 L. 895/1967 è correttamente applicato valutando l'ampiezza dell'offesa all'ordine e alla sicurezza pubblica e la finalità intimidatoria e di affermazione di supremazia armata; le censure circa la natura di una delle armi come "replica" sono meri rilievi rivalutativi e non scalfiscono le risultanze basate su esami (frammenti di ogiva) e sulla valutazione complessiva; l'aggravante dell'art. 416-bis è stata adeguatamente motivata sulla base del contesto (contrasti tra gruppi, azioni eclatanti, modalità operative intimidatorie) che denotano finalità mafiose; le esigenze cautelari risultano attuali nonostante l'incensuratezza di Perrella e non è ostativa al nuovo provvedimento cautelare la natura provvisoria di precedenti misure su De Maria, anche alla luce delle presunzioni previste dall'art. 273, comma 3 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante è stata riconosciuta in relazione al metodo e alle finalità mafiose: la Corte ritiene che il contesto (contrasti tra gruppi, azioni dimostrative, intento di affermazione del controllo criminale) dimostri l'utilizzo di modalità propriamente mafiose ai fini dell'intimidazione e del dominio del territorio.

  • art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    La norma, relativa a reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica collegati all'uso di armi, è stata ritenuta integrata per effetto delle modalità e della platealità dell'azione che hanno avuto ricadute intimidatorie oltre i soggetti direttamente colpiti, incidendo sulla collettività e manifestando supremazia armata nel territorio.

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al regime delle presunzioni operative nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tali presunzioni, insieme alle modalità del fatto, possano giustificare la custodia cautelare anche per soggetti incensurati.

Massime di principio

  • La valutazione dei gravi indizi in sede cautelare si fonda sulla congruenza e convergenza di molteplici elementi probatori: dati telefonici, intercettazioni, comportamenti e riscontri oggettivi sono valutati nel loro insieme e non isolatamente.
  • I tabulati telefonici o singoli rilievi probatori che appaiono incongruenti possono essere adeguatamente spiegati e non necessariamente escludono l'identificazione se vi sono altre risultanze convergenti.
  • Per la configurabilità dell'art. 6 L. 895/1967 non è necessario che tutte le condotte colpiscano indistintamente la collettività: rileva l'idoneità e la finalità intimidatoria dell'azione, la platealità e la capacità di incidere sull'ordine e la sicurezza pubblica.
  • L'aggravante dell'art. 416-bis si accerta valutando il contesto, il metodo operativo e le finalità di tipo mafioso (affermare controllo, intimorire collettività, modalità eclatanti), anche sulla base di elementi indiziari.
  • Contestazioni tecnico-forensi (es. numero di armi, natura di un'arma come replica) in sede di impugnazione cautelare sono spesso valutate come questioni di merito che richiedono prova tecnica approfondita; singoli rilievi apodittici della difesa possono risultare insufficienti contro valutazioni peritali o indicazioni convergenti.
  • L'incensuratezza dell'indagato o l'esistenza di una precedente misura cautelare non escludono di per sé la sussistenza di esigenze cautelari nuove o attuali: il giudice valuta l'attualità del pericolo e le presunzioni previste dalle norme procedurali.

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