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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11614/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cessione continuata di cocaina commessa nel periodo maggio-novembre 2021. Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per la mancata dimostrazione dell'attualità del pericolo di recidiva, sostenendo che la misura era eseguita oltre due anni dopo i fatti e che era stato fatto gravare sull'imputato l'onere di provare il contrario; 2) vizio di motivazione in relazione all'obbligo di cui all'art. 292 co.2 lett. c) c.p.p., con contraddittorietà e illogicità nella valutazione del tempo trascorso e nell'accertamento dell'attualità del pericolo senza una prossima occasione di commissione; 3) censura sull'inidoneità a misure meno afflittive (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico), stante la distanza temporale dai fatti; 4) violazione dell'art. 309 co.6 c.p.p. per presunta mancata ammissione del ricorrente all'udienza camerale nonostante richiesta di partecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza che interpreta il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva come una valutazione prognostica complessiva che tiene conto della gravità e delle modalità del fatto, del tempo trascorso, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale, senza richiedere l'imminenza o una specifica occasione prossima di recidiva. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato modalità seriali e collaudate dello spaccio (centinaia di cessioni video riprese, turni organizzati, vedette), collegamenti con ambienti criminali, e l'assenza di attività lavorativa, elementi da cui deriva il concreto e attuale pericolo di recidiva. È stata inoltre giudicata adeguata la valutazione che ha escluso gli arresti domiciliari, essendo possibile lo svolgimento dell'attività illecita anche dal domicilio e essendo prognosticabile l'inosservanza delle prescrizioni. Quanto all'asserita mancata partecipazione all'udienza, la Corte ha rilevato che in atti non risultava alcuna richiesta di partecipazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali. La Corte sottolinea che, dopo la legge n.47/2015, accanto alla concretezza è richiesto anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, valutato in termini prognostici complessivi.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione; la Corte ritiene che il Tribunale abbia assolto correttamente l'onere motivazionale, argomentando la sussistenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva con riferimento alle modalità del fatto e agli elementi di contesto.

  • art. 309 comma 6 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'udienza camerale. La Corte ha verificato che non risultava in atti alcuna richiesta formale di partecipazione del ricorrente e ha quindi respinto la censura.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Causa di ricorso per cassazione relativa alla motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati e quindi inammissibile il ricorso.

  • art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale sulle sostanze stupefacenti (illecito di cessione). È il capo di imputazione per il quale è stata applicata la misura cautelare.

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    Riguarda il concorso di reati e le circostanze del reato continuato; citato nei capi d'imputazione relativi alla cessione continuata di stupefacenti.

  • legge n. 47 del 2015

    Modifica normativa che ha introdotto, con riferimento all'art. 274 c.p.p., l'esigenza dell'attualità del pericolo di recidiva: la Corte richiama i principi interpretativi sviluppati in giurisprudenza successivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali conformemente a questa disposizione.

  • sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in tema di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva deve essere valutato prognosticamente e complessivamente: conta la gravità e le modalità del fatto, la personalità dell'indagato, il contesto socio-ambientale e la vicinanza temporale, ma non richiede l'imminenza o la dimostrazione di una specifica occasione prossima di commissione.
  • Il solo decorso del tempo tra i fatti e l'esecuzione della misura non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza dell'attualità del pericolo; però maggiore è la distanza temporale, più approfondita deve essere la motivazione che giustifica la misura.
  • Modalità seriali, organizzazione dell'attività delittuosa, riprese video di numerose cessioni e collegamenti con ambienti criminali sono elementi tali da comprovare sia la concretezza sia l'attualità del pericolo di recidiva.
  • Gli arresti domiciliari possono essere esclusi legittimamente se, a seguito di valutazione globale, si può ritenere che il soggetto si sottrarrà alle prescrizioni o potrà continuare l'attività illecita dal domicilio; il controllo elettronico non è automaticamente idoneo in tali ipotesi.
  • Il giudizio di ammissibilità in Cassazione per vizi di motivazione richiede che emerga una manifesta infondatezza dei motivi; contestazioni generiche sul contegno motivazionale del giudice di merito difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione risulta coerente e fondata su elementi concreti.
  • Assenze procedurali (es.: partecipazione all'udienza camerale) costituiscono motivo di impugnazione solo se documentalmente provate; la mera asserzione senza riscontro negli atti è manifestamente infondata.
  • La difesa, di fronte alla distanza temporale dai fatti, dovrebbe proporre elementi concreti che smentiscano la prognosi di recidiva (es.: lavoro stabile, percorsi di riabilitazione, assenza di contatti colinquini criminali) per contrastare efficacemente la misura cautelare.

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