Cassazione Penale, Sentenza n. 21622/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame relativa alla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata adeguata valutazione della gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e reati connessi di spaccio ex d.p.r. 309/90), contestando in particolare la qualificazione del suo ruolo come "pusher" sulla base del materiale intercettivo senza riscontri probatori quali sequestri o consegne di stupefacente; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, sostenendo che il ricorrente non è accreditato in ambienti malavitosi e poteva essere sottoposto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondandosi in particolare sulle risultanze delle intercettazioni che indicavano il ruolo attivo e professionale del ricorrente nella gestione dello spaccio al minuto all'interno del sodalizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul limite del sindacato di legittimità (cioè impossibilità di riconsiderare i fatti se la motivazione non è priva di logica o manifestamente illogica) e ha escluso il travisamento della prova. Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha valutato la pericolosità di reiterazione sulla base della personalità, della gravità e molteplicità dei fatti, e della natura associativa stabile, concludendo che solo la detenzione in carcere poteva contenere i pericula libertatis; la Corte ha ritenuto congrua tale motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le altre fonti indiziarie dimostrassero la partecipazione e il ruolo operativo del ricorrente nel sodalizio.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso e alle sue aggravanti; citato a titolo di reato connesso e nell'argomentazione su usura aggravata dall'art. 416-bis. La Corte ha valutato la stabilità e la diuturnità del vincolo associativo come elemento rilevante per il pericolo di reiterazione.
Norma sui reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i capi relativi allo spaccio fossero sufficientemente supportati dagli elementi intercettivi e dalle risultanze istruttorie per fondare la gravità indiziaria.
Norma sull'usura; presente nel capo contestato (usura aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p.). La Corte non ha ritenuto necessario rimettere in discussione la valutazione svolta dal giudice di merito sulle fonti probatorie.
Dispositivo che richiede i "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari: la Corte ha ricordato che la mancata sussistenza può essere rilevata in Cassazione solo se ricorre violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Prevede le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base della condotta professionale e della posizione del ricorrente nel sodalizio.
Norma richiamata circa i requisiti formali della decisione di riesame, la cui osservanza è stata valutata dalla Corte come corretta nella motivazione del tribunale del riesame.
Richiamata come modello strutturale per la motivazione del riesame; la Corte ha affermato che la motivazione del tribunale del riesame deve seguire un modulo conforme a tale articolo, adeguatamente osservato nel caso di specie.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti alla sentenza e alla condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare la valutazione dei gravi indizi solo per violazione di norme o per manifesta illogicità/mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione dei fatti.
- Il contenuto delle intercettazioni è materia di fatto e di valutazione del giudice di merito; per ottenere l'annullamento in Cassazione si deve dimostrare un travisamento della prova, ossia una difformità decisiva e incontestabile tra quanto indicato dal giudice e il contenuto reale delle intercettazioni.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) richiede una motivazione che colleghi concretamente la personalità e i comportamenti dell'indagato al pericolo concreto di reiterazione o fuga; il solo profilo astratto non è sufficiente.
- La dimostrazione della inadeguatezza di misure meno afflittive ricade sul ricorrente e richiede argomentazioni concrete su come tali misure potrebbero efficacemente neutralizzare i pericula libertatis individuati dal giudice.
- Quando più elementi indiziari concordano e sono logicamente raccordati, anche in assenza di riscontri materiali (es. sequestro), possono fondare la gravità indiziaria se la loro combinazione è motivata compiutamente dal giudice.
- Le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione se la motivazione del giudice è coerente e non manifestamente illogica.
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