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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale chiedeva la declaratoria di estinzione della contravvenzione contestata al capo B) (art. 707 c.p.) per prescrizione, deducendo che il fatto era accertato in data 28/3/2011 e che il termine prescrizionale quadriennale era quindi maturato al momento del giudizio d'appello. L'imputato deduceva, tra l'altro, la mancata riqualificazione della ricettazione in furto, la violazione nell'apprezzamento della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre eccepiva anch'egli l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 707 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale e il secondo motivo del difensore dell'imputato relativo all'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 707 c.p., ritenendo che la contravvenzione risultasse accertata il 28/3/2011 e che, dunque, al momento dell'appello il termine di prescrizione quadriennale si fosse ormai estinto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. per prescrizione e ha rideterminato la pena eliminando l'aumento inflitto in primo grado per continuazione (operazione aritmetica sottraendo l'aumento di pena), pervenendo alla pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione e euro 167,00 di multa. Gli altri motivi dell'imputato sono stati dichiarati inammissibili: la richiesta di riqualificazione in furto è stata ritenuta mera rivalutazione di fatto non consentita in cassazione, e le censure sulla recidiva e sulle attenuanti sono state giudicate generiche e prive di interesse o di specificità.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Contravvenzione contestata al capo B); la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione è di quattro anni per tale contravvenzione e che, accertata la fattispecie al 28/3/2011, il termine era maturato al momento del giudizio di appello

  • art. 648 c.p.

    Delitto di ricettazione - rilevante nel capo di imputazione; la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile il furto e ha valorizzato elementi probatori coerenti con la ricettazione

  • art. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione e il sindacato di legittimità; la Corte di Cassazione ha richiamato i limiti al riesame in fatto, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46/2006, ammettendo il sindacato per travisamento della prova solo se specificamente dedotto e con macroscopica evidenza

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche - la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia congruamente escluso tali circostanze in presenza di plurimi precedenti e della personalità negativa dell'imputato

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; la procedura è stata seguita ai sensi della norma

  • legge n. 46/2006

    Modifica dell'art. 606 c.p.p. che ha limitato il sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito, rendendo più rigidi i presupposti per il controllo sul travisamento della prova

Massime di principio

  • La prescrizione opera se il fatto è stato accertato in data tale da far maturare il termine prima della decisione impugnata; il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza limitatamente al reato estinto
  • Se in primo grado è stato aumentato il trattamento sanzionatorio per continuazione con una contravvenzione poi dichiarata prescritta, la rideterminazione della pena in Cassazione può avvenire tramite semplice operazione aritmetica sottraendo l'aumento applicato per la continuazione
  • In presenza della cosiddetta 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti), la Cassazione è molto limitata nel riconsiderare le valutazioni di fatto: il ricorrente deve indicare con precisione e specificità gli atti che avrebbero subito travisamento, altrimenti il motivo è inammissibile
  • Le censure generiche e non circostanziate su recidiva e sulle circostanze attenuanti sono inammissibili in cassazione; occorre un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito
  • Non è consentito a Cassazione di trasformare semplici contestazioni valutative in un diverso apprezzamento delle prove; per riuscire è necessario dimostrare il travisamento di prova con riferimenti specifici e di evidente macroscopica rilevanza

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