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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25839/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto che riferiva di aver subito una rovinosa caduta in occasione di una battuta di caccia aveva chiesto la condanna dell'associazione venatoria e della relativa compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, valorizzando sia la prescrizione del diritto nei confronti dell'assicuratore sia, soprattutto, la mancata prova dei presupposti del sinistro e del danno, essendosi l'attore limitato a produrre documentazione ritenuta inidonea. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) denunciava violazione degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto prescritta l'azione nei confronti dell'assicuratore, poiché il nuovo termine prescrizionale, dopo l'estinzione del precedente giudizio, non sarebbe ancora decorso; 2) denunciava vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la prova del sinistro venatorio nonostante gli elementi istruttori offerti; 3) denunciava violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., contestando la condanna alle spese senza compensazione, per asserita soccombenza reciproca e per la pretesa controvertibilità della questione sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato: in caso di estinzione del processo, il nuovo termine di prescrizione decorre dalla domanda giudiziale introduttiva del precedente giudizio, non dagli atti successivi, e il ricorrente non si è confrontato in modo effettivo con tale principio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché, essendovi doppia conforme in fatto, il vizio motivazionale non era deducibile nei limiti prospettati; in ogni caso, la censura mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la mera difesa delle controparti e l'eccezione di inammissibilità dell'appello non integrano soccombenza reciproca, e la compensazione delle spese resta comunque rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile per il solo mancato esercizio. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2945 c.c.

    In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato decorre dalla domanda giudiziale introduttiva del precedente giudizio, non dagli atti successivi, ed è irrilevante che la causa sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma interruttiva della prescrizione, ma la Corte ha valorizzato la disciplina dell'art. 2945 c.c. sulla decorrenza del nuovo termine dopo l'estinzione del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    È il vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge; il primo e il terzo motivo sono stati incanalati in tale parametro, ma il primo è stato ritenuto inammissibile e il terzo infondato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vecchio vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non è più utilizzabile; inoltre, in presenza di doppia conforme in fatto, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti indicati.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.; il motivo ex n. 5 è quindi precluso nei limiti richiamati.

  • art. 132 c.p.c.

    La deduzione di motivazione apparente o inesistente non può essere sostenuta confrontando la sentenza con elementi esterni al suo testo, dovendosi verificare il solo contenuto motivazionale del provvedimento.

  • art. 92 c.p.c.

    La soccombenza reciproca, che consente la compensazione delle spese, richiede contrapposte domande accolte o rigettate o un accoglimento solo parziale della stessa domanda; la mera difesa della controparte o l'eccezione di inammissibilità non bastano.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, quando un primo processo si estingue, il nuovo termine prescrizionale del diritto fatto valere decorre dalla domanda introduttiva del precedente giudizio e non dagli atti successivi, restando irrilevante la successiva coltivazione diligente della causa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dissentire dalla soluzione di diritto conforme a un orientamento consolidato, senza confrontarsi in modo effettivo con quel principio, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme in fatto, il controllo sul vizio motivazionale è precluso nei limiti di legge.
  • La motivazione apparente o inesistente va verificata sul solo testo della sentenza e non mediante confronto con elementi esterni o deduzioni tratte da atti diversi dal provvedimento impugnato.
  • La compensazione delle spese per soccombenza reciproca presuppone pluralità di domande contrapposte accolte e rigettate, oppure l'accoglimento parziale della medesima domanda; la mera eccezione difensiva della controparte non integra soccombenza reciproca.
  • La decisione di compensare o meno le spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espressamente motivato il mancato uso di tale facoltà.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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